mercoledì 22 giugno 2011

Paris Le Bourget - Air Show 2011

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giovedì 16 giugno 2011

Accordo multilaterale RID 1/2011


Nuovo accordo multilaterale per il trasporto ferroviario di merci pericolose
L’Italia ha comunicato la propria adesione all’Accordo Multilaterale 01/2011, in conformità a quanto disposto dalla sezione 1.5.1 del RID.
Secondo questo accordo non sono soggetti al RID gli articoli classificati con UN 2990 - Mezzi di salvataggio autogonfiabili  e UN 3072 – Mezzi di salvataggio non autogonfiabili se:
vengono spediti in imballaggi esterni resistenti e di tipo rigido con massa lorda del collo di peso non superiore a 40 kg, che non contengano merci  pericolose diverse da gas di classe 2 con codici di classificazione “1A” (gas compressi asfissianti) o “2A” (gas liquefatti asfissianti) in recipienti aventi capacità non superiore a 120 ml e laddove i gas siano presenti con la sola funzione di attivazione degli apparecchi stessi.
Salvo annullamenti di adesioni, l'accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2012 per il trasporto ferroviario negli Stati che lo hanno sottoscritto.

       --- > Testo dell'Accordo Multilaterale RID 1/2011

Decreto per la circolazione nazionale di vagoni cisterna per la classe 2 del RID


Il Decreto del 3 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo al trasporto ferroviario nazionale di materie pericolose della classe 2 (gas) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile 2011.
Questo Decreto definisce in particolar modo:

con l’art.3 L’autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997;  

con l’art. 4 L’autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

con l’art 7: I gas autorizzati al trasporto

                      -> Link alla pubblicazione del DECRETO < -

DGR IATA 2011 - Ed. 52 ADDENDUM II

Diffondiamo il secondo addendum all'ed. 52 del DGR IATA pubblicato lo scorso 05 maggio con la nostra breve sintesi degli aggiornamenti che tutti gli operatori devono conoscere ed applicare nel pieno rispetto della normativa.
Fonte IATA:
"
Il presente addendum riflette i cambiamenti consigliati in un addendum all'edizione 2011-2012 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, nonché alcune correzioni al DGR IATA ed alcune "state and operator variations" modificate o aggiunte"