lunedì 26 agosto 2013

ADR - Accordo Multilaterale M260

Luglio 2013, firma dell'Italia dell'Accordo Multilaterale ADR M260 per sostanze che presentino rischio di asfissia quando trasportate.

In deroga alle disposizioni delle sottosezioni 5.5.3.6 e 5.5.3.7 dell‘ADR, i colli e i container contenenti sostanze che durante ii trasporto comportano il rischio di asfissia devono soddisfare queste disposizioni:
Le sottosezioni 5.5.3.6 e 5.5.3.7 si applicano solo nel caso in cui sussista un concreto rischio di asfissia in veicoli o grandi container.
Spetta ai diretti interessati valutare questo rischio, tenendo in considerazione i rischi presentati dalle sostanze usate per la refrigerazione o il condizionamento, la quantità di sostanze da trasportare, la durata del viaggio e i tipi di contenitori da usare.
Come regola, si ritiene che gli imballaggi contenenti ghiaccio secco (UN 1845) come refrigerante non comportino tale rischio.

L'accordo scade il 31 dicembre 2014, ed è valido per il trasporto nel territorio dei Paesi firmatari il medesimo M260.

Link al testo dell'accordo


Link all'elenco sempre aggiornato degli accordi Multilaterali ADR con la specifica dei Paesi firmatari e delle scadenze