martedì 25 febbraio 2014

Dettaglio DGR ed.55 - 2014

Dal DGR - 55ed. - 2014:

segnaliamo che è stato spostato un paragrafo MA non sono stati cambiati i riferimenti ad esso nel resto del manuale.

PI 965 page 562 Each package must be marked in accordance with the requirements of 7.1.5.1(a) and (b) ......7.1.5.1(c).......

Il riferimento corretto è  7.1.4.1(a) and (b); 7.1.4.1 (c)

venerdì 21 febbraio 2014

LIQUIDI a bordo di AEREI -modifica normativa del 31.01.2014

DAL 31 GENNAIO 2014, NUOVE REGOLE EUROPEE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI A BORDO DEGLI AEROMOBILI

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in qualità di Autorità competente nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (come stabilito dal Decreto Ministeriale del 21 luglio 2009), rende noto che a decorrere dal 31 gennaio 2014, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 246/2013 del 19 marzo 2013, entreranno in vigore sul territorio dell’Unione Europea (inclusi gli scali di Norvegia, Islanda e Svizzera) le nuove regole per il trasporto dei liquidi in cabina.

La nuova normativa, che modifica il Regolamento UE n.185/2010, 

    a) introduce l’obbligo del controllo, con apposita strumentazione di ultima generazione, 

dei liquidi (cosiddetti LAG - liquidi, aerosol e gel con cui si indicano anche le sostanze di analoga   consistenza) di volume superiore ai 100 ml da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati, che fino ad ora erano esentati

   b) nonché il controllo dei liquidi dei passeggeri in transito, provenienti da Paesi UE ed extra UE, acquistati negli esercizi commerciali (esempio negozi, profumerie, bar, indicati nella cartellonistica di riferimento genericamente come Duty Free) ubicati nelle aree sterili, cioè oltre i controlli di sicurezza , di qualsiasi aeroporto UE ed extra UE o a bordo di qualsiasi compagnia aerea, a condizione che siano sigillati in un sacchetto di sicurezza con un bordo rosso, cosiddetto STEB (security tamper-evident bag), fornito al momento dell’acquisto stesso, e che conservi all’interno la prova che l’acquisto sia effettivamente avvenuto in quelle aree.

Si potranno quindi portare a bordo gli oggetti comprati presso i duty free, ma si evidenzia che il sacchetto non potrà essere aperto finché il passeggero non sarà giunto alla destinazione finale.

Nel caso in cui il controllo di sicurezza richieda l’apertura dello STEB da parte dell’addetto e il volo preveda un ulteriore scalo di transito, il passeggero dovrà informare l’addetto alla sicurezza che provvederà, dopo il controllo, a risigillare il sacchetto con il LAG.

Sarà quindi possibile portare a destinazione gli acquisti effettuati nei duty free anche dopo uno scalo intermedio.

La nuova normativa continua a prevedere l’esenzione dal controllo dei LAG di volume inferiore ai 100 ml contenuti in un sacchetto richiudibile di capacità non superiore a un litro.

Alle postazioni di controllo i passeggeri devono presentare tutti i LAG trasportati come bagaglio a mano. Il rispetto di tale prescrizione renderà notevolmente più veloce le procedure di controllo.

Presso tutti gli aeroporti le società di gestione stanno provvedendo a installare cartelli informativi sulle nuove regole di controllo dei LAG, per indirizzare i passeggeri in possesso di LAG verso le postazioni dotate delle attrezzature necessarie al controllo.

L’Enac ha pubblicato sulla homepage del proprio portale www.enac.gov.it e all’indirizzo http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/index.html

un’informativa rivolta ai passeggeri, che comprende anche un cartello riepilogativo di cosa è consentito portare in cabina.

martedì 4 febbraio 2014

100° anniversario volo commerciale

"The Guardian" ha sviluppato un sito interattivo straordinario per celebrare il 100 ° anniversario del volo commerciale. È possibile scoprire la storia del volo, visualizzare il traffico aereo attuale ed altro ancora!
 
http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/aviation-100-years