LA NOMINA E GLI OBBLIGHI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELLE
MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR
Il blog di APS Srl - Professionals' Solutions: il mondo delle merci pericolose e del trasporto in sicurezza con le novità del settore, gli aggiornamenti normativi ed interventi di esperti... pubblicati gratuitamente!
lunedì 29 giugno 2015
Consulente ADR - Sanzioni
Ricordiamo le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 35/2010 per
mercoledì 10 giugno 2015
ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016 Liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi
La prossima edizione delle
Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l'ambiente,
confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt.,
saranno esenti dalla normativa
se saranno in grado di rispettare le disposizioni d'imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).
La norma in questione
entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016
A questo proposito Regno Unito, Germania e Svezia, hanno già firmato un Accordo multilaterale (M284), ai sensi del capitolo 1.5. ADR, per anticipare questa disposizione.
Raccomandazioni ONU
sul trasporto di merci pericolose (19° edizione),
non ancora pubblicata,
conterrà una nuova norma a favore
dei liquidi infiammabili viscosi non
tossici e non corrosivi che hanno però una pericolosità per l'ambiente,
sulla falsa riga di quanto già previsto e in vigore per UN 3082 e UN
3077.
Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l'ambiente,
confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt.,
saranno esenti dalla normativa
se saranno in grado di rispettare le disposizioni d'imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).
La norma in questione
entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016
A questo proposito Regno Unito, Germania e Svezia, hanno già firmato un Accordo multilaterale (M284), ai sensi del capitolo 1.5. ADR, per anticipare questa disposizione.
venerdì 5 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015
Proroga regolamento UE 605/2014 – disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di sostanze
Il REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini
dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in
croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele
Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (2), adottato il 5
giugno 2014, prevede l’applicazione di disposizioni nuove o aggiornate
per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di
sostanze a decorrere dal 01 aprile 2015.
A causa di alcuni ritardi nel
processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino
all’applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente
più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al
progresso tecnico e scientifico.
Dieci mesi appaiono insufficienti a
consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole,
alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate.
È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un
periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti
al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008.
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 605/2014, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: «3. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a
decorrere dal 01 gennaio 2016.»
Schede di Sicurezza - SDS nuovo regolamento 01-06-2015
SDS: il nuovo Regolamento UE 830/2015
Pubblicato
in GUUE il Regolamento UE 830/2015 che aggiorna l'allegato II del
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) contenente le prescrizioni per la
compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS).
Il nuovo Regolamento entra in vigore lunedi 1 giugno 2015, tuttavia le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono essere utilizzate, anche se non conformi al nuovo allegato, fino al 31 maggio 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.ITA
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