lunedì 29 giugno 2015

Consulente ADR - Sanzioni

Ricordiamo le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 35/2010 per


LA NOMINA E GLI OBBLIGHI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELLE MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR


mercoledì 10 giugno 2015

ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016 Liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi

La prossima edizione delle  
Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose (19° edizione)
non ancora pubblicata, conterrà una nuova norma a favore 

dei liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi che hanno però una pericolosità per l'ambiente, sulla falsa riga di quanto già previsto e in vigore per UN 3082 e UN 3077.

Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l'ambiente, 


confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt., 

saranno esenti dalla normativa 

se saranno in grado di rispettare le disposizioni d'imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).

La norma in questione 


entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016

A questo proposito Regno Unito, Germania e Svezia, hanno già firmato un Accordo multilaterale (M284), ai sensi del capitolo 1.5. ADR, per anticipare questa disposizione.

venerdì 5 giugno 2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015

Proroga regolamento UE 605/2014 – disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di sostanze

Il REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (2), adottato il 5 giugno 2014, prevede l’applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 01 aprile 2015. 

A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all’applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. 

Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate. È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008.

All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 605/2014, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 01 gennaio 2016

Schede di Sicurezza - SDS nuovo regolamento 01-06-2015

SDS: il nuovo Regolamento UE 830/2015

Pubblicato in GUUE il Regolamento UE 830/2015 che aggiorna l'allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) contenente le prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS).

Il nuovo Regolamento entra in vigore lunedi 1 giugno 2015, tuttavia le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono essere utilizzate, anche se non conformi al nuovo allegato, fino al 31 maggio 2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.ITA