mercoledì 22 aprile 2020

Accordo Multilaterale M324 - ADR - rinnovo certificati CFP conducente e Consulente ADR (proroga stato emergenza fino al 15 ottobre 2020)

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-08/Circolare_protocollo_22208_%20del_13-08-2020.pdf

AGGIORNAMENTO Ministero dei Trasporti Circolare Protocollo 22208 del 13-08-2020

A seguito dell’emanazione della  delibera del Consiglio  dei  Ministri del    29  luglio    2020  con  la  quale  è  stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020,

gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di  merci  pericolose,  in  scadenza tra  il  31  gennaio  2020  e  il  31  luglio  2020,  conservano  la loro  validità  per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)

 Quindi:
CFP Certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR)

- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020: conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. 
I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR)
 
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di
applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
 
 
Accordo Multilaterale M324 valido fino al 1° dicembre 2020

In deroga alle disposizioni del primo paragrafo dell'8.2.2.8.2 dell'ADR tutti i certificati di formazione del conducente (CFP - Certificati di Formazione Professionale) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020 rimane valida fino al 30 novembre 2020.
Tali certificati devono essere rinnovati per cinque anni se il conducente fornisce la prova della partecipazione alla formazione di aggiornamento conformemente all'8.2.2.5 dell'ADR e ha superato un esame in conformità dell'8.2.2.7 dell'ADR prima del 1° dicembre 2020. 
Il nuovo periodo di validità inizia con la data originale di scadenza del documento da rinnovare. 

In deroga alle disposizioni del 1.8.3.16.1 dell'ADR, tutti i certificati di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (Consulente ADR - DGSA Dangerous Goods Safety Advisor) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020 rimane valida fino al 30 novembre 2020. 
La validità di questi certificati è prorogata dalla data della loro scadenza originale per cinque anni se i i titolari di hanno superato un esame conformemente al 1.8.3.16.2 dell'ADR prima del 1° dicembre 2020. 

L'accordo Multilaterale M324  è valido fino al 1 ° dicembre 2020 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatari. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, esso resta valido fino alla suddetta data solo per il trasporto nel territori dei Paesi non lo hanno revocato.