AGGIORNAMENTO Ministero dei Trasporti Circolare Protocollo 22208 del 13-08-2020
A seguito dell’emanazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020,
gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di
formazione professionale per il trasporto di
merci pericolose, in
scadenza tra il 31
gennaio 2020 e
il 31 luglio
2020, conservano la loro
validità per i novanta
giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del
d.l.18/2020)
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020: conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto.
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L'accordo Multilaterale M324 è valido fino al 1 ° dicembre 2020 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatari. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, esso resta valido fino alla suddetta data solo per il trasporto nel territori dei Paesi non lo hanno revocato.