giovedì 15 luglio 2010

Le sanzioni per la mancata nomina del consulente ADR.

L'art. 12 del Decreto Legislativo 35/2010 (il Decreto che recepisce nel nostro paese l'ADR 2009) fissa gli importi delle sanzioni amministrative relative alla mancata osservanza delle norme sul Consulente ADR che, ricordiamo, da adesso in poi è chiamato "Consulente alla sicurezza".
L'apparato sanzionatorio risulta notevolmente inasprito rispetto al passato (vedi D.Lgs. 40/2000).
Riportiamo di seguito uno stralcio dell'articolo:
"1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'art. 11, comma 2 (nomina del consulente), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro;
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'art. 11, commi 3 e 6 (comunicazione della nomina al Ministero e conservazione della relazione annuale per cinque anni), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'art. 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro
.....omissis......"
Ricordiamo che l'obbligo della nomina di un Consulente alla sicurezza non è a carico solo di chi trasporta merci pericolose, bensì in capo a tutti coloro che con le merci pericolose fanno carico, scarico e stoccaggio in magazzino e quindi anche gli speditori (shipper), gli imballatori, i caricatori, ecc.
Il Consulente alla sicurezza è previsto, ad oggi, solo per i trasporti terrestri: terra, ferrovia e vie navigabili interne.

4 commenti:

  1. salve, vorrei approfittare di questo nuovo blog per segnalare il fatto che purtroppo i controlli per la nomina del consulente adr presso le aziende sono molto rari, almeno in puglia, e addirittura neanche gli uffici della motorizzazione sanno che posso anche loro effettuare tale controlli. Succede anche da voi?

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  2. Buonasera......possiamo dire che nelle zone del nord i controlli dell'Autorità competente ci sono, ma limitati e generalmente concentrati nel momento in cui si arriva in azienda per fare indagini a seguito di un incidente!
    I controlli cosidetti preventivi sono molto difficili!

    Rimaniamo fiduciosi per un prossimo futuro sperando anche che la figura professionale del Consulente venga meglio regolamentata....sarebbe bello l'istituzione di un albo professionale!!

    Cordiali saluti.

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  3. Salve, si potrebbe inserire la norma che i conducenti devono dimostrare,se fermati, attraverso una attestazione,che la ditta di trasporti possiede il consulente, come devono dimostrare che sono regolarmente assunti con contratto.Ovviamente questo non risolverebbe il problema delle ditte scaricatrici e caricatrici che non hanno nominato il Consulente, ma si potrebbe trovare anche lì una soluzione.

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  4. Buongiorno........non ci sembra giuridicamente opportuno, imporre all'autista (dipendente) di esibire una documentazione che provi il rispetto della norma da parte del suo datore di lavoro! il discorso è ben diverso nel caso di autista 'padroncino'!
    Si tratterebbe in ogni caso di un'autocertificazione che comunque dovrebbe prevedere un successivo controllo altrimenti che senso avrebbe?
    I controlli, a nostro parere, vanno programmati e fatti in azienda.

    Cordiali saluti.

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