Questi organismi sono molto utilizzati sia in agricoltura che nell’industria alimentare.
Parlandone, non si può fare a meno di considerarne la fase del “trasporto” che coinvolge in modo diretto la normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose.
Questo nostro primo intervento riguarda le modalità
di strada, ferrovia e vie fluviali (non appena saranno regolamentate)
LA SITUAZIONE ATTUALE
L’edizione 2009 dell’ADR/RID/ADN prevede:
- I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati sono assegnati alla classe 9 (UN 3245) se non rispondono alla definizione di materia infettante (come materie infettanti possono essere assegnati, secondo il caso, ai numeri UN 2814, 2900 o 3373).
- I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati, se in classe 9 e se autorizzati per il loro uso dall’autorità competente dei paesi di origine, transito e destino, sono esenti dall’ADR/RID/ADN (disposizione speciale 637).
IL FUTURO
Con la nuova edizione 2011 di ADR/RID/ADN (in vigore dal 01 Gennaio 2011), la regolamentazione del trasporto degli (M)OGM e OGM si modifica, complicandosi, come segue:
- gli (M)OGM e gli OGM potranno essere classificati anche come materie tossiche (classe 6.1), (disposizione speciale 219).
- gli(M)OGM e gli OGM non classificati come tossici o infettivi, potranno essere trasportati in completa esenzione solo a condizione di essere imballati in accordo con la nuova istruzione di imballaggio P904 che, tra le altre cose, prevede un apposito marchio da apporre sul collo, con dicitura UN3245 su sfondo bianco.
Il nostro prossimo intervento sarà per la modalità aerea,
con le prime novità per il DGR 52!!!
Nessun commento:
Posta un commento