giovedì 16 giugno 2011

Accordo multilaterale RID 1/2011


Nuovo accordo multilaterale per il trasporto ferroviario di merci pericolose
L’Italia ha comunicato la propria adesione all’Accordo Multilaterale 01/2011, in conformità a quanto disposto dalla sezione 1.5.1 del RID.
Secondo questo accordo non sono soggetti al RID gli articoli classificati con UN 2990 - Mezzi di salvataggio autogonfiabili  e UN 3072 – Mezzi di salvataggio non autogonfiabili se:
vengono spediti in imballaggi esterni resistenti e di tipo rigido con massa lorda del collo di peso non superiore a 40 kg, che non contengano merci  pericolose diverse da gas di classe 2 con codici di classificazione “1A” (gas compressi asfissianti) o “2A” (gas liquefatti asfissianti) in recipienti aventi capacità non superiore a 120 ml e laddove i gas siano presenti con la sola funzione di attivazione degli apparecchi stessi.
Salvo annullamenti di adesioni, l'accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2012 per il trasporto ferroviario negli Stati che lo hanno sottoscritto.

       --- > Testo dell'Accordo Multilaterale RID 1/2011

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