martedì 16 novembre 2010

DM 22 Ottobre 2010: IMDG code & perossidi organici

E' stato pubblicato in GU il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente la "Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo".

Con tale Decreto sono definite le modalità di classificazione, di imballaggio e di carico per alcuni perossidi organici ai fini del trasporto via mare.
Viene abrogato il precedente Decreto Dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.



Link ai files in formato .pdf del testo e degli allegati

Accordo multilaterale M202

Il 29 Ottobre 2010 il nostro Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha firmato l'accordo multilaterale M202 (cap. 1.5.1. ADR).
Il documento stabilisce che sino al 31/12/2013 sarà possibile, nel nostro paese, ottenere a mezzo esame un CFP (patentino ADR) limitato ai soli prodotti petroliferi e quindi ai numeri UN: 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475.
Questa possibilità sarà valida sia per il trasporto in colli che quello in cisterna.
L'accordo in questione è stato firmato da Belgio, Germania, Italia e Francia.

martedì 2 novembre 2010

Stop ai voli da ZONE a RISCHIO.. Che ne pensate?

Leggiamo insieme aVoi, dalle agenzie di stampa, che:
Il bando dei voli cargo per la Gran Bretagna e' stato esteso dopo lo Yemen alla Somalia. ....
Annunciato anche un bando sulle cartucce di toner per stampanti oltre i 500 gr nel bagaglio a mano dei passeggeri.... Il governo tedesco ha bloccato anche i voli passeggeri provenienti dallo Yemen, dopo aver vietato gli aerei cargo... Lo Yemen ha contestato la decisione della Germania di interdire tutti i voli provenienti dallo Yemen, sia quelli passeggeri sia di natura commerciale, dopo la scoperta di pacchi bomba destinati agli Usa. Si tratta di una 'punizione collettiva' ha detto un portavoce ufficiale a Sanaa.L'allerta terrorismo per i pacchi bomba sara' al centro delle discussioni dei rappresentanti dei 27 Paesi Ue venerdi', in preparazione del confronto dei ministri dell'Interno nel Consiglio previsto per lunedi' prossimo. E' quanto ha deciso la presidenza belga della Ue. Intanto, anche il Belgio ha bloccato pacchi e merci provenienti dallo Yemen, dopo che provvedimenti simili erano stati presi gia' in Gran Bretagna, Francia, Germania e Olanda, oltre che Usa e Canada.
L'allarme e' mondiale...

Cosa ne pensate?

lunedì 1 novembre 2010

Esplosivo Petn su quali VOLI???

"I terroristi ignoravano dove sarebbero esplosi gli ordigni. I piani di volo dei cargo sono imprevedibili" - Theresa May, Ministro dell'Interno del Regno Unito - da La Stampa, 1° novembre 2010.

Nelle ultime ore abbiamo provato ad immaginare cosa sarebbe successo se i pacchi bomba ed il più recente allarme terrorismo non fossero stati "bloccati" dagli interventi di international intelligence.

Le pagine dei quotidiani recitano che il Petn - Pentaeritritolo - è un esplosivo sintetico inodore, incolore, impercettibile al fiuto dei cani... e che abbia viaggiato a bordo di due aerei di linea passeggeri prima di essere collocato e scoperto su un volo cargo o qualcosa di simile.

Forse ora molte più persone sanno che non sarebbe stato possibile sapere dove fosse stata eventualmente prevista l'esplosione perché i voli cargo hanno "piani di volo" susccettibili a molte decine di circostanze (perché, invece, la merce sui voli passeggeri ha una notifica tanto più rigida???), la maggior parte delle quali è riferibile alla quasi evangelica dicitura "motivi di compagnia".

[Non dimentichiamo che molti vettori hanno una tariffa per le spedizioni "normali" ed una per le "spedizioni urgenti"... Serve altro anche solo per abbozzare una ragionevole idea del perché non si possa sapere quando partirà l'uno o l'altro? Immaginare di creare "prenotazioni" vere e proprie come per i passeggeri???]

Un bene? Un male? Se tracciassimo tutte le spedizioni saremmo più sicuri? Se l'assegnazione ad un determinato volo fosse "rigida", e non come è... "open", cambierebbe qualcosa?

Ad ogni accadimento simile a questo "Madama Sicurezza" viene rimessa in ballo e tutti sono pronti a promettere che verranno prese nuove iniziative a "salvaguardia" della rigidità delle procedure del settore messo sotto i riflettori dalla cronaca.

Speriamo di poter scrivere tanti altri post come questo, con dubbi e ragionamenti sempre e solo su quel che NON E' STATO.

mercoledì 27 ottobre 2010

Le novità dell'ADR 2011

Come promesso, abbiamo provveduto a pubblicare sul nostro sito, nello spazio riservato agli utenti registrati, le principali novità dell'ADR 2011 in vigore dal 01/01/2011.
Se interessati non dovete fare altro che registrarvi sul sito www.professionals-solutions.it.....è gratuito!

giovedì 21 ottobre 2010

ADR 2011: corso di aggiornamento.


Sul nostro sito ufficiale sono state pubblicate le date della
NOVITA' "AGGIORNAMENTO ADR 2011"

Il corso è in linea con quanto disposto in tema di aggiornamento
della formazione dal Regolamento ADR

Per maggiori informazioni info@professionals-solutions.it

TRANSPOTEC 2.0: modificato il programma dell'evento!

AVVISO

Riceviamo comunicazione dagli organizzatori che il programma dell'atteso evento dedicato all'autotrasporto, TRANSPOTEC 2.0, da svolgersi presso la nuova fiera di Milano-Rho alla fine di Novembre, ha subito dei notevoli cambiamenti in quanto la parte espositiva è stata annullata.
La parte dei convegni (rivoluzionata) viene invece confermata anche se compressa nella sola giornata di Venerdi 19 Novembre 2010, con evidenti tagli agli argomenti trattati che comunque non riguarderanno il trasporto di merci pericolose.
Nell'esprimere il nostro rammarico per la nuova situazione venutasi a creare, comunichiamo alla nostra clientela che  Professionals' Solutions Srl, annulla la sua partecipazione all'evento.


venerdì 15 ottobre 2010

Dalla newsletter di IATA: Flight Bag di Settembre 2010

Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri lettori nel pubblicare una libera traduzione della newsletter IATA riguardante il settore della SAFETY/SECURITY, anche perché per noi SICUREZZA è un punto di partenza, non di arrivo!!

da: September edition of the Flight Bag, IATA's Safety, Operations and Infrastructure (SO&I) newsletter

Checkpoint del futuro: alla ricerca di persone, non di cose, sospette.

La IATA sta continuando a sviluppare la sua visione del controllo passeggeri futuro: se abbiamo imparato qualcosa negli ultimi dieci anni, è che un passeggero con un tagliaunghie non è necessariamente una minaccia per l’aviazione civile.

Nell’ottica della IATA, il checkpoint non deve più essere la prima linea di difesa. Le cospirazioni andrebbero sventate molto prima dell’aeroporto e gli addetti al controllo dovrebbero cercare indizi comportamentali, che giustifichino un’ispezione più accurata. Le informazioni sul passeggero (API, PNR), raccolte dai governi prima dell’inizio del viaggio, dovrebbero essere a disposizione del personale di screening, per decidere se sia necessaria una perquisizione. Questo processo ci avvierebbe verso un checkpoint più efficiente, permettendo, da un lato, alla maggior parte dei passeggeri di andare incontro ad un minor disagio, dall’altro, di aumentare al massimo la sicurezza.

La IATA si sta consultando con i suoi membri e con i partners all’interno dei governi e dell’industria per definire più dettagliatamente il quadro e svilupparne ulteriormente i vari elementi.

La IATA discute a Vienna il checkpoint del futuro

Il 22 Settembre, la IATA è stata invitata a parlare sulla sicurezza al Simposio Austriaco dell’Aviazione. Guenther Matschnigg, Vice-Presidente Anziano alla Sicurezza, Operatività e Infrastrutture, ha presentato le idee ed un possibile modello per un Checkpoint del Futuro che possa cercare “persone, non cose, sospette”. La presentazione spaziava anche in altri argomenti, compresi one-stop security, norme ICAO, semplificazione delle procedure e le 5 Raccomandazioni IATA per la Sicurezza.

Il messaggio è stato accolto molto bene ed ha contribuito ad incrementare il peso della IATA nell’Europa Centrale in materia di sicurezza.

La sicurezza IATA alla 37a sessione dell’assemblea ICAO

All’Assemblea ICAO di Settembre, la IATA presenterà un progetto dal titolo “Rafforzare la Sicurezza Aerea Globale Potenziando le Capacità Operative e le Competenze Tecniche nell’Industria del Trasporto Aereo”, esprimendo il proprio impegno nel mantenere sicuri i cieli del mondo ed invitando l’Assemblea ad intraprendere le seguenti azioni:

• Aumentare gli sforzi dell’ICAO per assicurare il rispetto globale degli Standard e delle Pratiche Raccomandate nell’Annesso 17, con particolare attenzione ad aeroporti e regioni a più alto rischio;

• Riconoscere l’importanza della consulenza degli “addetti ai lavori”, sollecitando tutti gli Stati Membri ad istituire dei Corpi Consultivi Industriali per la sicurezza aerea;

• Riconoscere la necessità di sviluppare un “Checkpoint del futuro” globalmente coordinato, che integri informazioni di polizia, analisi comportamentale e dati sui passeggeri;

• Esortare gli Stati Membri, che richiedono o richiederanno alle compagnie aeree di trasmettere i dati dei passeggeri a vari dipartimenti nazionali, ad istituire un singolo portale-dati (o “singola finestra”) attraverso cui tutti i dati siano inviabili elettronicamente;

• Esortare l’ICAO a produrre materiale informativo per gli Stati Membri sui Livelli Standard di Servizio nelle procedure interne relative alla gestione e alla trasmissione di dati internazionali.


Controllo della totalità delle merci sui voli passeggeri diretti negli USA

La TSA (US department of Transportation Security Administration) sta attivamente perseguendo l’adozione di programmi nazionali sulle merci aeree che abbiano requisiti di sicurezza commisurati (o simili) a quelli degli USA. In assenza di ciò, la TSA richiederà alle compagnie aeree di essere in grado di controllare il 100% delle merci per Agosto 2013. La IATA ha offerto la sua assistenza nel facilitare il dialogo internazionale tra i legislatori che vogliano spingere per l’adozione di tali programmi.

In sede di confronto con la TSA, numerose compagnie hanno chiesto a IATA di informare l’Agenzia dei problemi associati alle attuali procedure di ispezionee rapporto. IATA ha fornito alla TSA tutti i dettagli del caso e dice che continuerà a mantenere un dialogo con coloro che, all’interno dell’Agenzia, hanno potere decisionale, proseguendo nello sforzo di assicurare che i requisiti obbligatori che verranno stabiliti siano conformi con gli obblighi internazionali e con le capacità dell’industria di adeguarvisi.

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sabato 9 ottobre 2010

Ricordiamo a tutti l'applicazione della State variation USG 12 dal DGR IATA

A servizio di tutti gli Operatori riprendiamo l'importanza della STATE VARIATION USG-12 (dal DGR IATA alla sezione 2.9)

Riportiamo l’attenzione di tutti sull’informativa che il Department Of Tranportation (DOT) degli USA ha apportato al CFR 49 con effetto dal 1° ottobre 2010.

Questo aggiornamento fornisce ulteriori disposizioni/precisazioni circa l’applicazione della STATE VARIATION USG-12, enfatizzando l’obbligo di associare sempre all’emergency contact number, richiesto nella Shipper’s declaration per tutte le spedizioni di merci pericolose (eccetto “magnetized material – UN 2807”) il nominativo della persona che sia competente a fornire tutte le indicazioni relative ad eventuali interventi di emergenza che si rendessero necessari durante l’intero ciclo di trasporto (a terra, in magazzino e in volo). Tale persona deve essere la stessa preposta a garantire il presidio h 24 al citato emergency number, in modo da evitare tempi morti, relativi all’eventuale smistamento della chiamata.

Viene altresì enfatizzata la necessità di porre in particolare evidenza, nel documento di trasporto, l’emergency response number, ricorrendo all’uso di caratteri più grandi o di colore diverso da quello usato per la compilazione di tutte le altre parti del documento.

Secondo le indicazioni, la persona preposta per l’“emergency response” può essere lo stesso speditore o persona di altra organizzazione da questi delegata ed indicata tramite nominativo o numero di contratto.

Desiderate seguire tutte le nostre pubblicazioni? Sottoscrivete la nostra newsletter gratuita da http://www.professionals-solutions.it/

Vorreste un esperto per Voi???

giovedì 7 ottobre 2010

ARRIVA IL NUOVO ADR!

Sono stati ufficializzati in data 05/10/2010 da parte dell'ONU gli emendamenti che vanno a costituire il nuovo ADR 2011.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore, come noto, il 01/01/2011 con la previsione del solito periodo transitorio di mesi sei fino al 30/06/2011.
Per il recepimento nel nostro ordinamento delle nuove norme ( ...e quindi per la validita' delle stesse nei trasporti nazionali) bisognerà invece attendere apposito DM del nostro Ministero dei Trasporti.
(a breve sul nostro sito tutte le novità)

venerdì 24 settembre 2010

Gallerie stradali e ADR: a che punto siamo?

Continua il lungo lavoro di classificazione dei tunnels europei in relazione al transito di veicoli stradali che trasportano merci pericolose, cosi come stabilito dall'ADR 2007.
Tralasciando il fatto che la scadenza dei termini previsti dalla normativa per queste operazioni è oramai ampiamente superata (31/12/2009!!) le novità provengono da alcuni paesi europei i quali hanno comunicato ufficialmente di non voler classificare alcuna galleria stradale.
Questi sono: Austria, Finlandia, Lettonia, Lituania e Macedonia.
Questo non vuol dire, naturalmente, che in tali stati si possa circolare liberamente nei tunnels con qualsiasi sostanza pericolosa, ma semplicemente che in questi paesi continuano a valere i regolamenti locali in materia.
Nel nostro paese l'Autorità competente (Ministero dei Trasporti), non ha ancora comunicato quante e quali saranno le gallerie stradali oggetto di classificazione!
Stiamo preparando un approfondimento sull'argomento che troverete presto sul nostro sito.

mercoledì 15 settembre 2010

OGM e (M)OGM: il loro trasporto e le novità in arrivo

Da tempo si discute dell’utilizzo, giusto o sbagliato che sia, degli OGM (Organismi Geneticamente Modificati) e degli (M)OGM (MicrOrganismi Geneticamente Modificati).

Questi organismi sono molto utilizzati sia in agricoltura che nell’industria alimentare.

Parlandone, non si può fare a meno di considerarne la fase del “trasporto” che coinvolge in modo diretto la normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose.


Questo nostro primo intervento riguarda le modalità

di strada, ferrovia e vie fluviali (non appena saranno regolamentate)


LA SITUAZIONE ATTUALE

L’edizione 2009 dell’ADR/RID/ADN prevede:

- I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati sono assegnati alla classe 9 (UN 3245) se non rispondono alla definizione di materia infettante (come materie infettanti possono essere assegnati, secondo il caso, ai numeri UN 2814, 2900 o 3373).

- I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati, se in classe 9 e se autorizzati per il loro uso dall’autorità competente dei paesi di origine, transito e destino, sono esenti dall’ADR/RID/ADN (disposizione speciale 637).


IL FUTURO

Con la nuova edizione 2011 di ADR/RID/ADN (in vigore dal 01 Gennaio 2011), la regolamentazione del trasporto degli (M)OGM e OGM si modifica, complicandosi, come segue:

- gli (M)OGM e gli OGM potranno essere classificati anche come materie tossiche (classe 6.1), (disposizione speciale 219).

- gli(M)OGM e gli OGM non classificati come tossici o infettivi, potranno essere trasportati in completa esenzione solo a condizione di essere imballati in accordo con la nuova istruzione di imballaggio P904 che, tra le altre cose, prevede un apposito marchio da apporre sul collo, con dicitura UN3245 su sfondo bianco.

Il nostro prossimo intervento sarà per la modalità aerea,

con le prime novità per il DGR 52!!!

sabato 4 settembre 2010

Arriva la nuova newsletter di Professionals' Solutions!

Segnaliamo a tutti i lettori che da questo mese prenderà il via la nuova newsletter di Professionals' Solutions.
Un flash mensile sul mondo delle merci pericolose con aggiornamenti sui principali temi d'attualità.
Iscrivetevi subito sul nostro sito!

Direttiva UE 2010/61: In arrivo il nuovo ADR 2011!



La Commissione dell’UE ha emanato la direttiva 2010/61/UE del 2 settembre 2010, pubblicata sulla GUUE L 233 del 3 settembre 2009, "che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose".

La presente Direttiva prepara il recepimento delle nuove edizioni 2011 di ADR, RID e ADN ( delle quali si attende ancora il via libera finale da parte dell'UNECE ) e gli stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2011 per adottarla.
La norma entra in vigore il giorno 23 settembre 2010.
Per leggere il documento guardare qui!
Stiamo predisponendo una guida alle novità dell’ADR 2011, che a breve troverete nella parte riservata agli utenti registrati del nostro sito.

giovedì 2 settembre 2010

Omologazione veicoli ADR

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 31/08/2010 il nuovo Regolamento UNECE nr. 105 concernente le disposizioni per l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in regime ADR (FL-AT-OX-EX/II-EX/III e MEMU).
Il regolamento

lunedì 23 agosto 2010

Il nuovo art. 168 del Codice della Strada

Tra le FONTI del diritto nazionale regolanti il trasporto delle merci pericolose, non si puo' fare a meno di annoverare l'art. 168 CdS, recentemente novellato dal D.Lgs 35/2010.
Riportiamo di seguito il testo aggiornato dell'articolo.

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (1)
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti. (2)
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della salute, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. (2)
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. (3)
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. (2)
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.842 a euro 7.369. (4)
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, (5) ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (6) (7)
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, (5) ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. (8)
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, (5) ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599. (8)
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.

(1) Vedi da art. 364 ad art. 370 reg. cod. strada.
(2) Questo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. 35/2010.
(3) Questo comma è stato inserito dal D.Lgs 35/2010.
(4) L’originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dal D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così modificato dal DM 29/12/2006 - Min. Giustizia e così da ultimo modificato dal DM 17/12/2008 - Min. Giustizia.
(5) Le parole: Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2” sono state così sostituite dalle parole: “Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2” dal D.Lgs. 35/2010.
(6) Questo periodo è stato così sostituito dal D.Lgs. 35/2010.
(7) Questo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. 151/2003.
(8) Questo comma è stato inserito dal D.Lgs. 151/2003.


giovedì 19 agosto 2010

Alla fiera Transpotec 2.0 del 19-21 novembre gratuitamente!

Chiunque voglia visitare a Milano la prossima fiera
per l'autotrasporto, la logistica e l'innovazione tecnologica, TRANSPOTEC 2.0 
può farlo registrandosi gratuitamente on line
sul nostro sito www.professionals-solutions.it

 Riceverete il biglietto di ingresso omaggio! 

giovedì 12 agosto 2010

Siamo tutti... tra merci pericolose!!!

... un appunto, forse banale, ma non troppo!

Spesso introducendo l'argomento delle merci pericolose ci troviamo di fronte persone che (lo si legge loro negli occhi) pensano di essere lontani anni luce dalla materia e pertanto di non aver nulla a che fare...

In realtà, possiamo abbastanza dire che... siamo tutti tra merci pericolose!

Viviamo vicini a queste sostanze, prime fra tutti i detersivi, che hanno delle coloratissime etichette pubblicitarie con le migliori descrizioni delle magìe sul pulito... Ma che di recente si sono anche "abbellite" delle tecnicamente-parlando, etichette di pericolo.

Esempi?




Ed ancora, solo per citare un altro esempio fuori da casa nostra, alle operazioni di check-in passa (troppo) spesso inosservato un cartello che, nelle diverse forme, ci ricorda che:

Le seguenti merci pericolose non sono ammesse né a bordo né all'interno del bagaglio



Fiammiferi, accendini - solo se portati di persona, non nel bagaglio!


Benzina per accendini


Gas per accendini, serbatoi di gas butano



ed altre ancora, Munizioni, razzi pirotecnici, Farmaci radioattivi, Veleni, Batterie umide, mercurio, acidi, Sostanze sbiancanti...

Solo due cenni, è vero, ma tanto basta per riavvicinare tutti all'argomento. Anche solo per un attimo, il tempo sufficiente per analizzare le possibili conseguenze dei nostri comportamenti quotidiani!!!


lunedì 2 agosto 2010

La IATA pubblica le statistiche di crescita del mercato in giugno

Una libera traduzione di alcuni passaggi ripresi dalla newsletter nr. 33 di IATA


Dal Comunicato Stampa IATA N.33 del 28 luglio 2010

La domanda continua il recupero nel mese di giugno

La IATA (International Air Transport Association) ha presentato le statistiche del traffico internazionale programmato per giugno che hanno mostrato una domanda in continua forte crescita, dato che il settore recupera dall'impatto della crisi finanziaria globale. Rispetto a giugno 2009, la domanda internazionale di traffico passeggeri è aumentata 11,9% mentre il traffico internazionale di merci ha mostrato un miglioramento del 26,5%. La capacità è aumentata solo leggermente di sopra dei miglioramenti della domanda nel corso del mese, mantenendo il load factor in linea con i massimi storici al 79,8% per il traffico passeggeri e al 53,8% per il trasporto merci.
[…]

Trasporto Merci

• La domanda di trasporto internazionale di merci è cresciuta 26,5% nel giugno 2010, più sotto del 34,0% registrato a maggio 2010. Maggio è stato eccezionalmente alto viste le interruzioni di parte del traffico di aprile spostato su maggio a causa della crisi delle ceneri. I volumi restano del 6% sopra il picco pre-recessione dell'inizio del 2008.
• La domanda di trasporto merci continua a seguire la ripresa economica e gli andamenti degli scambi commerciali con compagnie aeree dell’ Asia-Pacifico al +29.8%, in Medio Oriente +39.6%, in America latina +44.9% ed in Africa +54.0% con la crescita più veloce.
• I vettori negli Stati Uniti (+24.2%) occupano la terra di mezzo.
• L’Europa (+15,3%) sta crescendo a metà del tasso delle regioni a più rapida crescita, dato basato su una crescita economica più lenta. Questa tendenza è particolarmente evidente in Europa, che è la sola regione ancora sotto del 5-6% dal picco pre-recessione. Il basso valore dell'euro sarà un aiuto per gli esportatori della regione ed eventualmente condurrà a maggiori volumi di merci.

Trasporto passeggeri

• Dopo un calo in aprile a causa della crisi della cenere vulcanica centrata in Europa, la domanda internazionale di passeggeri è tornata alla sua tendenza di crescita. I volumi dei passeggeri sono ora 1-2% sopra il picco pre-recessione del primo trimestre del 2008.
• I vettori mediorientali continuano a registrare la crescita più veloce — fino al 18,0% rispetto a giugno 2009. Questo è basato su una forte economia regionale e sulla capacità di attirare traffico a lunga percorrenza tramite gli hubs della regione.
• I vettori dell’area Asia-Pacifico hanno registrato il più significativo miglioramento della domanda al 15,5%. La Cina continua a essere il motore di crescita della regione.
• I vettori americani hanno registrato una crescita del 10,8%, paragonabile al 10,9% registrato per maggio 2010. Forte crescita ed il miglior load factor del settore all’86,6% stanno contribuendo a forti risultati finanziari del secondo trimestre già annunciati da parte dei vettori della regione.
• I vettori europei hanno segnalato una crescita del 7,8%, leggermente al di sotto dell’ 8,3% registrato nel mese di maggio. Mentre la crescita annua del 6,2% è in linea con la media del settore, è chiaro che la ripresa in Europa è in ritardo rispetto al resto del mondo.
• I vettori dell'America latina hanno mostrato un aumento del 14,7% nel traffico passeggeri rispetto a giugno 2009. Questo riflette un tasso di crescita più normale del 23,6% registrato nel mese di maggio quando risultati erano fortemente asimmetrici a causa dalla crisi dell'influenza (H1N1) che era incentrato sulla regione nel maggio dello scorso anno.
• I vettori africani hanno segnato un aumento del 21,3% nel traffico in giugno, positivamente influenzato dalle attività che hanno circondano il Campionato del Mondo di calcio.

La IATA si dichiara cautamente ottimista e segnala come chiara indicazione della crescente fiducia anche gli oltre 400 ordini di aeromobili che sono stati annunciati all’Air Show di Farnborough.

Il testo originale

I dati statistici pubblicati

venerdì 30 luglio 2010

TRANSPOTEC 2.0 - 2010

Dal 19 al 21 Novembre 2010 FieraMilano ospiterà la nuova edizione di TRANSPOTEC 2.0,  la manifestazione dedicata all'autotrasporto che questo anno dedicherà uno spazio importante al trasporto delle merci pericolose.
E' motivo di soddisfazione per noi annunciare che come azienda e in collaborazione con il nostro partner CEFIS, saremo partecipi all'evento con un nostro spazio e con dei momenti di approfondimento che riguarderanno le tematiche connesse al trasporto di merci pericolose e in particolar modo le novità del nuovo ADR 2011.
La nostra presenza è confermata anche al prestigioso tavolo tecnico sul trasporto che, all'interno della manifestazione, mettera' a confronto Istituzioni, rappresentanti di categoria e operatori.

Torneremo per tempo sull'argomento per darVi i dettagli del programma ma se d'interesse potete iniziare a consultare il sito ufficiale di TRANSPOTEC 2.0, linkando il banner presente nella sezione destra del blog.


lunedì 26 luglio 2010

ADR 2011: quali le novità?

Come noto, il 1 Gennaio 2011 entreranno in vigore i nuovi regolamenti per il trasporto terrestre (ADR/RID/ADN) di merci pericolose.

L'ONU, nel merito, da tempo ha reso noto la bozza degli emendamenti (oltre 100 pagg.) che andranno, con ogni probabilità, a costituire il corpo centrale del nuovo ADR 2011.
Il nuovo testo non è ancora stato ufficializzato, quindi, per il momento, il condizionale è d'obbligo!
Tra le principali novità in arrivo, meritano una menzione:
  •  la definizione di precisi compiti e responsabilità da riferirsi alla mansione dello scaricatore,
  •  l'introduzione in tabella A di alcune nuove rubriche (numeri UN), 
  •  le modifiche al regolamento che concerne gli inquinanti ambientali, 
  •  le nuove regole riguardanti le limited quantity con una nuova etichetta da apporre sui colli, 
  •  le nuove integrazioni al documento che va sotto il nome di trem card,
  •  la formazione degli autisti con la previsione, di un nuovo modello di CFP (patentino ADR).
Non appena gli emendamenti saranno ufficializzati e quindi definitivi, pubblicheremo un documento di approfondimento che sarà disponibile sul nostro nuovo sito web (in fase di costruzione) nella sezione dedicata agli utenti registrati.

domenica 18 luglio 2010

Reg. UE 453/2010: Le nuove schede di sicurezza


Dal 20 Giugno 2010 è in vigore il nuovo Regolamento UE nr. 453/2010 (Gazzetta Ufficiale Europea n. 133 del 31 maggio 2010) che reca modifiche al Regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 
Le nuove norme vanno a modificare radicalmente l’allegato II (schede di sicurezza) del Regolamento REACH rendendolo così omogeneo alle disposizioni CLP (Regolamento UE 1272/2008)
In particolare segnaliamo le modifiche apportate al punto 14 della scheda, quello relativo alle informazioni sul trasporto.
Troverete il regolamento nello spazio "MSDS" del sito.

Il Ministero chiarisce il DM 18.02.2010

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 19/04/2010 la Circolare Ministeriale n° 34172 DIV3-E intitolata "Decreto di autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, in attuazione delle disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".
Con questo documento l'Autorità competente esplica e da una interpretazione autentica al DM 18/02/2010 con il quale si autorizza la circolazione di veicoli destinati al trasporto stradale di merci pericolose costruiti prima del 01/01/1997 non conformi a quanto disposto dal D.lgs di recepimento dell'ADR 2009. (D.Lgs. 35/2010).


Potete leggere la Circolare nello spazio "ADR - materiali" del sito.

venerdì 16 luglio 2010

ADN: arrivano i quiz ministeriali!

Come noto, dal 01 Luglio 2011 anche nel nostro paese si dovrà fare i conti con il regolamento ADN (trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne), così come statuito dal D.Lgs. 35/2010.
L'Autorità competente (Ministero Trasporti), anticipando i tempi, ha pubblicato sul proprio sito web, i quiz utilizzabili in sede d'esame per la prova destinata ai Consulenti alla sicurezza.
Chi ha intenzione di preparare questo esame, per esercitare la professione anche in questa particolare modalità di trasporto, può portarsi avanti e cimentarsi con i quiz.

giovedì 15 luglio 2010

Le sanzioni per la mancata nomina del consulente ADR.

L'art. 12 del Decreto Legislativo 35/2010 (il Decreto che recepisce nel nostro paese l'ADR 2009) fissa gli importi delle sanzioni amministrative relative alla mancata osservanza delle norme sul Consulente ADR che, ricordiamo, da adesso in poi è chiamato "Consulente alla sicurezza".
L'apparato sanzionatorio risulta notevolmente inasprito rispetto al passato (vedi D.Lgs. 40/2000).
Riportiamo di seguito uno stralcio dell'articolo:
"1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'art. 11, comma 2 (nomina del consulente), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro;
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'art. 11, commi 3 e 6 (comunicazione della nomina al Ministero e conservazione della relazione annuale per cinque anni), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'art. 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro
.....omissis......"
Ricordiamo che l'obbligo della nomina di un Consulente alla sicurezza non è a carico solo di chi trasporta merci pericolose, bensì in capo a tutti coloro che con le merci pericolose fanno carico, scarico e stoccaggio in magazzino e quindi anche gli speditori (shipper), gli imballatori, i caricatori, ecc.
Il Consulente alla sicurezza è previsto, ad oggi, solo per i trasporti terrestri: terra, ferrovia e vie navigabili interne.

Nasce il blog di Professionals' Solutions srl

Un benvenuto a tutti i lettori!

Nasce oggi in rete un nuovo "blog" dedicato al mondo delle merci pericolose: il blog di Professionals' Solutions Srl.
L'azienda annovera tra le sue fila professionisti con esperienza pluriennale nel settore e ambisce a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama "nostrano" delle merci pericolose.
Ogni persona avrà la possibilità attraverso il portale di attingere alle ultime novità e ad articoli di approfondimento sui temi più scottanti che riguardano le merci pericolose.

Anticipiamo inoltre che a breve sarà on-line il sito ufficiale aziendale, dove registrandosi, si potranno utilizzare i diversi servizi a valore aggiunto che strada facendo verrano implementati.

La mission del portale sarà principalmente il proporre contenuti altamente professionali e seri in tempo reale.

Buona lettura!

Il team di Professionals' Solutions Srl