lunedì 19 dicembre 2011

Riprendiamo i fondamentali del Trasporto Aereo delle Merci Pericolose

La pubblicazione del Regolamento ENAC per il Trasporto delle Merci Pericolose del 03 novembre 2011 è da considerarsi, a livello formale, il recepimento ufficiale della normativa vigente a livello mondiale in ambito di Trasporto Aereo di Merci Pericolose.

Esistevano precedenti Circolari ENAC sul medesimo argomento, che, per la cronaca sono già ben conosciute dagli operatori del settore.


Per maggiore chiarezza, riprendiamo qui i fondamentali del Trasporto Aereo di Merci Pericolose in Italia.

Già secondo il parlamento Italiano,
[...] Il trasporto aereo delle merci pericolose è disciplinato dall’Annesso 18  alla Convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale, gestita dall’ICAO (International Civil Aviation Organization).
In attuazione di ciò ogni due anni vengono aggiornate le ICAO T.I. (Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air) da parte di un gruppo di esperti (Dangerous Goods Panel).
In merito alle procedure per il recepimento degli annessi ICAO si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 166/2002 ha previsto che al recepimento si provveda in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali di cui al D.P.R. 461/1985, anche mediante l’emanazione di regolamenti tecnici da parte dell’ENAC. [...]


Nota di Professionals' Solutions:

Riferimento I.A.T.A. ( International Air Transport  Association ) DGR
In merito al manuale di Merci Pericolose utilizzato da tutti gli operatori dei settore, edito dall’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (DGR IATA), esso contiene tutti i requisiti  delle ICAO T. I. - Technical Instructions ed include inoltre caratteristiche piu’ restrittive rispetto al regolamento I.C.A.O. stesso (che sono opportunamente segnalate nel manuale stesso con appositi riferimenti).

Inoltre, il DGR IATA riporta anche TUTTE LE VARIAZIONI (da interpretarsi come RESTRIZIONI) di qualsiasi Stato e Vettore che vogliano imporre limitazioni ulteriori per il trasporto delle merci pericolose stesse.

lunedì 5 dicembre 2011

Aggiornamento sulla 53a ed. IATA DGR 2012 Dangerous Goods Regulations – trasporto aereo di merci pericolose - in vigore dal 01.01.2012


Seminario a MILANO il 18 gen 2012 inizio 9.15
 
Grand Hotel Doria - Via Andrea Doria, 22



Docente: Istruttore accreditato IATA (Professionals' Solutions)


PROGRAMMA:

Ore 8.45 - 9.15: registrazione partecipanti

Sezione 2 – Limitations
  • Nuove disposizioni per le merci pericolose trasportate da passeggeri o equipaggi
  • Nuove disposizioni per le merci pericolose in “Quantità Limitate”
Sezione 4 – Identification
  • Special Provisions, aggiornamenti e nuovi inserimenti
Sezione 5 – Packing Instructions
  • Istruzioni di imballaggio, aggiornamenti e nuovi inserimenti
  • “batterie agli ioni di litio e batterie metalliche al litio”
  • Particolare approfondimento dell’argomento, delle nuove restrizioni e procedure di imballaggio e spedizione secondo le nuove linee guida IATA 2012

Ore 11.00: Coffee break

 
Sezione 7 – Marking & Labelling
  • Nuovi dettagli per overpack
Sezione 8 – Documentation
  • Nuovi dettagli per alcune tipologie di spedizioni
Sezione 9 – Handling
  • Nuovi paragrafi sulle distanze minime per i materiali radioattivi e sul controllo dei bagagli di passeggeri ed equipaggi con l’introduzione di variazioni ai manuali operativi dei vettori
Appendice D – Competent Authorities
 
Appendice E – List of UN specification packaging suppliers and Package testing facilities
 
Appendice F – List of Sales Agents, Iata Accredited Training Schools and Autorised Training Centres
 
Appendice H
  • Modifiche alle norme al momento conosciute che avranno efficacia dal 1° gennaio 2013, sia quelle concordate in sede “United Nations Subcommittee of Experts” e adottate nella 17a edizione aggiornata delle “Recommendations on the transport of Dangerous Goods” (Model Regulations) che quelle stabilite dallo ”ICAO Dangerous Goods Panel” per l’edizione 2013-2014 delle “Technical Instructions”
 
offerta Manuale IATA 2012:




il nuovo Manuale IATA 2012 se ordinato entro il 23 dicembre:   € 200 180
 


la quota d'iscrizione comprende:
  • Gli atti del seminario
  • attestato di frequenza
  • coffee-break
Per informazioni ed iscrizioni c/o

martedì 8 novembre 2011

ICAO considera maggiori restrizioni per le Batterie al Litio


Mentre il Dangerous Goods Panel ICAO - Organizzazione Aviazione Civile Internazionale – ha recentemente rifiutato di applicare norme più rigorose per la spedizione delle batterie al litio, ha comunque deciso di convocare una sessione speciale di un gruppo di lavoro all'inizio del prossimo anno, momento in cui la questione verrà riesaminata.

Il mese scorso, il Dangerous Goods Panel dell'ICAO (DGP), considerò un documento di lavoro – white paper - WP/72 - presentato da Janet McLaughlin della US Federal Aviation Administration (FAA). La Sig.ra McLaughlin è il membro del DGP nominato dagli Stati Uniti. Nel corso di un incontro pubblico tenuto prima del DGP, è stato spiegato che il WP/72 non rifletteva necessariamente le opinioni del DOT, ma dal momento che la Signora McLaughlin è un membro DGP, è in grado di presentare proposte sulla base di sue opinioni indipendenti. Come base per le proposte nel WP/72, la Sig.ra McLaughlin ha dichiarato che:

    "Attualmente, le Packing Instructions 965 e 968 [delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO Technical Instructions)] vengono applicate rispettivamente agli ioni di litio e le batterie al litio-metallo. La Sezione II di quelle istruzioni per l'imballaggio prevede completo annullamento di tutte le altre disposizioni delle Istruzioni Tecniche ICAO quando determinate condizioni, definite in queste stesse sezioni, sono soddisfatte. Mentre queste condizioni limitano la quantità di batterie per confezione, nessun limite è posto sul numero di pacchetti che possono essere consolidati in un sovra-imballaggio (overpack), pallettizzati, trasportati in un una singola unità di carico, o collocati in un unico vano cargo dell'aereo. Inoltre, dato che tali batterie non sono dichiarate come merci pericolose, gli operatori trovano dei limiti nelle informazioni ricevute - per esempio, nessuna DGD Dangerous Goods Declaration – dichiarazione di  merce pericolosa - è richiesta, né alcuna NOTOC - notifica per il comandante è necessaria. Mentre l’annullamento attualmente previsto può avere senso per una batteria singola o piccoli gruppi di tali batterie, la mancanza di qualsiasi limite oltre la quantità dei singoli colli consente che siano consolidate grandi quantità di batterie e quindi aumenta il rischio in caso di incendio – sia che il fuoco è iniziato dalle stesse batterie o da una fonte esterna."

Il WP/72 ha proposto di eliminare la sezione II delle Packing Instructions 965 e 968. Questo emendamento avrebbe eliminato l'eccezione per gli ioni di litio di piccole e batterie al litio (come ad esempio le batterie non trasportate dentro o con attrezzature) e richiede che: (1) agli spedizionieri verrebbe richiesto di ricevere della formazione formale per i requisiti per spedire delle batterie al litio; (2) che siano richiesti i controlli all’operatore addetto all’accettazione affinché verifichi la conformità prima del carico e dello stivaggio a bordo di un aereo, e (3) ai piloti sarebbero notificate la presenza, la posizione e la quantità di batterie al litio a bordo dell'aereo.

Come risultato di un voto 10-6 (i sostenitori includono i membri nominati dagli Stati Uniti, IFALPA, Russia, Francia, Italia e Brasile), il DGP ha rifiutato di accettare la proposta del WP/72. Tuttavia, il DGP ha accettato di convocare una sessione speciale di gruppo di lavoro per provare a inserire più severe restrizioni sul trasporto di celle e batterie di litio-metallo e agli ioni di litio, a Montreal nel gennaio 2012. E ' probabile che la questione verrà riconsiderata lì.

In una nota positiva, molti dei membri del DGP hanno riconosciuto il fatto che il rafforzamento d’azione è la chiave per prevenire futuri incidenti che coinvolgano le batterie al litio nei trasporti e hanno riconosciuto che molti dei recenti incidenti sono il risultato di una mancanza di conoscenza e aderenza alle normative esistenti. La “Rechargeable Battery Association” (PRBA) e altri hanno ripetutamente sottolineato che "non sia mai stato segnalato un incidente che coinvolga una batteria agli ioni di litio nel settore dei trasporti che fosse stata confezionata in conformità alle norme dei  materiali pericolosi." Diverse organizzazioni, tra cui la Civil Aviation Authority del Regno Unito (UK CAA) e la PRBA, stanno sviluppando dei video informativi e delle iniziative di sensibilizzazione per affrontare il trasporto sicuro di batterie al litio. Questi dovrebbero condurre ad educare coloro che continuano a preparare spedizioni non conformi. Inoltre, un approccio più aggressivo verso i trasgressori abituali potrebbe fare una grande differenza nel cambiare i comportamenti di coloro che intenzionalmente violano o ignorano i requisiti di legge, compresi quelli che offrono le spedizioni non dichiarate di batterie a bordo di aerei.

Purtroppo, a più di cinque anni dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite Comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose e da che il DGP ha adottato requisiti più completi per il trasporto di batterie al litio, i requisiti di regolamentazione degli Stati Uniti continuano ad essere incompatibili con la normativa internazionale, con conseguente confusione e ostacolo dell’educazione e del rispetto. Se i risultati dello speciale gruppo di lavoro del DGP saranno d’accordo sul fatto che gli attuali requisiti nelle Istruzioni Tecniche dell’ICAO siano da modificare e quali dovrebbero essere le modifiche, allora forse il Dipartimento dei Trasporti statunitense (DOT) sarà in una posizione migliore per adottare i requisiti internazionali per il trasporto di batterie al litio, e l'attenzione che è necessaria per l’azione ed il rafforzamento sarà raggiunta.

giovedì 8 settembre 2011

IATA DGR 53 ed. Principali Modifiche dal 1° gennaio 2012


Pubblichiamo in anteprima il testo ufficiale delle modifiche al DGR IATA della 53a edizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.



Link alla versione originale

e, soprattutto!, 

al documento di traduzione ed elaborazione redatto dai nostri istruttori DGR IATA

http://www.professionals-solutions.it/pages/normativa_iata_dgr_2012

mercoledì 22 giugno 2011

Paris Le Bourget - Air Show 2011

Paris Le Bourget - Air Show 2011



 vs



What-a-challenge!!!

giovedì 16 giugno 2011

Accordo multilaterale RID 1/2011


Nuovo accordo multilaterale per il trasporto ferroviario di merci pericolose
L’Italia ha comunicato la propria adesione all’Accordo Multilaterale 01/2011, in conformità a quanto disposto dalla sezione 1.5.1 del RID.
Secondo questo accordo non sono soggetti al RID gli articoli classificati con UN 2990 - Mezzi di salvataggio autogonfiabili  e UN 3072 – Mezzi di salvataggio non autogonfiabili se:
vengono spediti in imballaggi esterni resistenti e di tipo rigido con massa lorda del collo di peso non superiore a 40 kg, che non contengano merci  pericolose diverse da gas di classe 2 con codici di classificazione “1A” (gas compressi asfissianti) o “2A” (gas liquefatti asfissianti) in recipienti aventi capacità non superiore a 120 ml e laddove i gas siano presenti con la sola funzione di attivazione degli apparecchi stessi.
Salvo annullamenti di adesioni, l'accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2012 per il trasporto ferroviario negli Stati che lo hanno sottoscritto.

       --- > Testo dell'Accordo Multilaterale RID 1/2011

Decreto per la circolazione nazionale di vagoni cisterna per la classe 2 del RID


Il Decreto del 3 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo al trasporto ferroviario nazionale di materie pericolose della classe 2 (gas) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile 2011.
Questo Decreto definisce in particolar modo:

con l’art.3 L’autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997;  

con l’art. 4 L’autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

con l’art 7: I gas autorizzati al trasporto

                      -> Link alla pubblicazione del DECRETO < -

DGR IATA 2011 - Ed. 52 ADDENDUM II

Diffondiamo il secondo addendum all'ed. 52 del DGR IATA pubblicato lo scorso 05 maggio con la nostra breve sintesi degli aggiornamenti che tutti gli operatori devono conoscere ed applicare nel pieno rispetto della normativa.
Fonte IATA:
"
Il presente addendum riflette i cambiamenti consigliati in un addendum all'edizione 2011-2012 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, nonché alcune correzioni al DGR IATA ed alcune "state and operator variations" modificate o aggiunte"

lunedì 21 marzo 2011

Patentino CFP "limitato" a gruppi di sostanze o a classi di pericolo


E' possibile ottenere un CFP (patente ADR) limitato ed idoneo per il trasporto esclusivo dei prodotti petroliferi? 

La risposta è sicuramente Sì! 

Il nostro Ministero dei Trasporti ha infatti di recente siglato (29/10/2010) l' Accordo multilaterale M202 con il quale, insieme a Francia, Belgio e Germania, si rende possibile limitare gli argomenti dei corsi di formazione e di aggiornamento e degli esami, ai fini dell’ottenimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP), al trasporto in colli e in cisterna dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 o 3475.
La firma di questo Accordo aveva anticipato di poco quanto già stabilito nel nuovo ADR 2011 che al capitolo 8.2 prevede per l'appunto la possibilità di ottenere CFP limitati per il trasporto di singoli gruppi di sostanze (es. prodotti petroliferi) o di  una o piu' classi di pericolo determinate.