mercoledì 28 novembre 2012

AEO in ITalia:Operatore Economico Autorizzato

A seguito di alcune richieste, pubblichiamo in tema di AEO, riportando il testo pubblicato sul sito dell'agenzia delle Dogane.

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Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’U.E. sono entrate in vigore le novità introdotte con i Regolamenti (CE) n° 648/2005 e n° 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario (Reg (CE) n° 2913/1992) e le Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. (CE) n° 2454/1993), in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza, tutti con valenza comunitaria.

Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici ed ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

I requisiti richiesti per ottenere lo status di AEO sono calibrati per tutti i tipi di imprese (anche piccole e medie), indipendentemente dalla loro dimensione, così come peculiari criteri sono previsti per le altre figure interessate, ad es.: per gli intermediari ed i rappresentanti in dogana. Tali caratteristiche variano e dipendono dalle dimensioni e dalla complessità delle attività svolte, dal tipo di merci trattate nonché da altri fattori specifici di cui terrà conto l’Autorità doganale.

L’affidabilità comunitaria e lo status di AEO/doganale sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (per l’Italia è l’Agenzia delle Dogane), a chi comprova il rispetto degli obblighi doganali, il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile, la solvibilità finanziaria; per il riconoscimento dello status di AEO/sicurezza si deve dimostrare, oltre al possesso dei predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.

L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.

L’Operatore Economico Autorizzato non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di AEO. Infatti, ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.

Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonchè di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO.


http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Operatore+Economico+Autorizzato+AEO/Conosci+AEO/