lunedì 23 agosto 2010

Il nuovo art. 168 del Codice della Strada

Tra le FONTI del diritto nazionale regolanti il trasporto delle merci pericolose, non si puo' fare a meno di annoverare l'art. 168 CdS, recentemente novellato dal D.Lgs 35/2010.
Riportiamo di seguito il testo aggiornato dell'articolo.

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (1)
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti. (2)
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della salute, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. (2)
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. (3)
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. (2)
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.842 a euro 7.369. (4)
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, (5) ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (6) (7)
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, (5) ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. (8)
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, (5) ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599. (8)
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.

(1) Vedi da art. 364 ad art. 370 reg. cod. strada.
(2) Questo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. 35/2010.
(3) Questo comma è stato inserito dal D.Lgs 35/2010.
(4) L’originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dal D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così modificato dal DM 29/12/2006 - Min. Giustizia e così da ultimo modificato dal DM 17/12/2008 - Min. Giustizia.
(5) Le parole: Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2” sono state così sostituite dalle parole: “Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2” dal D.Lgs. 35/2010.
(6) Questo periodo è stato così sostituito dal D.Lgs. 35/2010.
(7) Questo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. 151/2003.
(8) Questo comma è stato inserito dal D.Lgs. 151/2003.


giovedì 19 agosto 2010

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giovedì 12 agosto 2010

Siamo tutti... tra merci pericolose!!!

... un appunto, forse banale, ma non troppo!

Spesso introducendo l'argomento delle merci pericolose ci troviamo di fronte persone che (lo si legge loro negli occhi) pensano di essere lontani anni luce dalla materia e pertanto di non aver nulla a che fare...

In realtà, possiamo abbastanza dire che... siamo tutti tra merci pericolose!

Viviamo vicini a queste sostanze, prime fra tutti i detersivi, che hanno delle coloratissime etichette pubblicitarie con le migliori descrizioni delle magìe sul pulito... Ma che di recente si sono anche "abbellite" delle tecnicamente-parlando, etichette di pericolo.

Esempi?




Ed ancora, solo per citare un altro esempio fuori da casa nostra, alle operazioni di check-in passa (troppo) spesso inosservato un cartello che, nelle diverse forme, ci ricorda che:

Le seguenti merci pericolose non sono ammesse né a bordo né all'interno del bagaglio



Fiammiferi, accendini - solo se portati di persona, non nel bagaglio!


Benzina per accendini


Gas per accendini, serbatoi di gas butano



ed altre ancora, Munizioni, razzi pirotecnici, Farmaci radioattivi, Veleni, Batterie umide, mercurio, acidi, Sostanze sbiancanti...

Solo due cenni, è vero, ma tanto basta per riavvicinare tutti all'argomento. Anche solo per un attimo, il tempo sufficiente per analizzare le possibili conseguenze dei nostri comportamenti quotidiani!!!


lunedì 2 agosto 2010

La IATA pubblica le statistiche di crescita del mercato in giugno

Una libera traduzione di alcuni passaggi ripresi dalla newsletter nr. 33 di IATA


Dal Comunicato Stampa IATA N.33 del 28 luglio 2010

La domanda continua il recupero nel mese di giugno

La IATA (International Air Transport Association) ha presentato le statistiche del traffico internazionale programmato per giugno che hanno mostrato una domanda in continua forte crescita, dato che il settore recupera dall'impatto della crisi finanziaria globale. Rispetto a giugno 2009, la domanda internazionale di traffico passeggeri è aumentata 11,9% mentre il traffico internazionale di merci ha mostrato un miglioramento del 26,5%. La capacità è aumentata solo leggermente di sopra dei miglioramenti della domanda nel corso del mese, mantenendo il load factor in linea con i massimi storici al 79,8% per il traffico passeggeri e al 53,8% per il trasporto merci.
[…]

Trasporto Merci

• La domanda di trasporto internazionale di merci è cresciuta 26,5% nel giugno 2010, più sotto del 34,0% registrato a maggio 2010. Maggio è stato eccezionalmente alto viste le interruzioni di parte del traffico di aprile spostato su maggio a causa della crisi delle ceneri. I volumi restano del 6% sopra il picco pre-recessione dell'inizio del 2008.
• La domanda di trasporto merci continua a seguire la ripresa economica e gli andamenti degli scambi commerciali con compagnie aeree dell’ Asia-Pacifico al +29.8%, in Medio Oriente +39.6%, in America latina +44.9% ed in Africa +54.0% con la crescita più veloce.
• I vettori negli Stati Uniti (+24.2%) occupano la terra di mezzo.
• L’Europa (+15,3%) sta crescendo a metà del tasso delle regioni a più rapida crescita, dato basato su una crescita economica più lenta. Questa tendenza è particolarmente evidente in Europa, che è la sola regione ancora sotto del 5-6% dal picco pre-recessione. Il basso valore dell'euro sarà un aiuto per gli esportatori della regione ed eventualmente condurrà a maggiori volumi di merci.

Trasporto passeggeri

• Dopo un calo in aprile a causa della crisi della cenere vulcanica centrata in Europa, la domanda internazionale di passeggeri è tornata alla sua tendenza di crescita. I volumi dei passeggeri sono ora 1-2% sopra il picco pre-recessione del primo trimestre del 2008.
• I vettori mediorientali continuano a registrare la crescita più veloce — fino al 18,0% rispetto a giugno 2009. Questo è basato su una forte economia regionale e sulla capacità di attirare traffico a lunga percorrenza tramite gli hubs della regione.
• I vettori dell’area Asia-Pacifico hanno registrato il più significativo miglioramento della domanda al 15,5%. La Cina continua a essere il motore di crescita della regione.
• I vettori americani hanno registrato una crescita del 10,8%, paragonabile al 10,9% registrato per maggio 2010. Forte crescita ed il miglior load factor del settore all’86,6% stanno contribuendo a forti risultati finanziari del secondo trimestre già annunciati da parte dei vettori della regione.
• I vettori europei hanno segnalato una crescita del 7,8%, leggermente al di sotto dell’ 8,3% registrato nel mese di maggio. Mentre la crescita annua del 6,2% è in linea con la media del settore, è chiaro che la ripresa in Europa è in ritardo rispetto al resto del mondo.
• I vettori dell'America latina hanno mostrato un aumento del 14,7% nel traffico passeggeri rispetto a giugno 2009. Questo riflette un tasso di crescita più normale del 23,6% registrato nel mese di maggio quando risultati erano fortemente asimmetrici a causa dalla crisi dell'influenza (H1N1) che era incentrato sulla regione nel maggio dello scorso anno.
• I vettori africani hanno segnato un aumento del 21,3% nel traffico in giugno, positivamente influenzato dalle attività che hanno circondano il Campionato del Mondo di calcio.

La IATA si dichiara cautamente ottimista e segnala come chiara indicazione della crescente fiducia anche gli oltre 400 ordini di aeromobili che sono stati annunciati all’Air Show di Farnborough.

Il testo originale

I dati statistici pubblicati