venerdì 4 settembre 2015

Accordi multilaterali - Italia

In data 20 luglio 2015, il governo italiano ha firmato due nuovi accordi multilaterali ai sensi del capitolo 1.5.1 ADR

M273: By derogation from the provisions of subsection 5.2.1.1 ADR gas cylinders marked with a UN number in accordance with the provisions of ADR applicable up to 31 December 2012 and which do not confirm to the requirements of 5.2.1.1 regarding the size of the UN number and of the letters "UN" applicable as from 1 January 2013 may continue to be used until the next periodic inspection.
This agreement shall be valid until 30 June 2019 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement.

L'accordo è relativo a una semplificazione/esenzione per le marcatura di bombole gas ed è valido esclusivamente per i paesi che lo hanno firmato e quindi: Germania, Spagna, Irlanda, Finlandia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Portogallo, Austria e Italia.

L'accordo scade il 1 luglio 2019.

M284: This multilateral agreement is seeking an exemption of ADR except for viscous liquids which are also environmentally hazardous, but meet all other criteria in 2.2.3.1.5, are not subject to any other provisions of ADR when they are carried in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 litres or less, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.
This derogation is needed to introduce earlier the effect of the agreed adoption at the 46th session of the UN Sub-Committee of Experts for introduction in the 19th edition of the UN Model Regulations and the 2017 edition of ADR/IMDG.

L'accordo M284 è relativo ad una nuova esenzione totale dall'ADR prevista per i liquidi viscosi pericolosi per l'ambiente quando trasportati in recipienti non superiore a 5 litri e anticipa di fatto l'entrata in vigore di una nuova norma, già approvata dall'ONU, facente parte del testo dell'ADR 2017 in vigore dal 1 luglio 2017.

L'accordo scade il 1 gennaio 2017 ed è valido esclusivamente per i paesi che lo hanno firmato e quindi: Germania, Svezia, Regno Unito e Italia.

mercoledì 2 settembre 2015

Convalida del programma di Sicurezza di FORNITORI di Forniture per AEROPORTO

Con l'edizione 2 del Programma Nazionale di Sicurezza del 09 giugno 2015, le designazioni di fornitori conosciuti effettuate precedentemente al 01 marzo 2015 devono essere sottoposte a nuovo iter di convalida a cura del singolo Gestore Aeroportuale.

Ne deriva che allo stato attuale, se non ancora implementata la procedura di designazione, i fornitori di aeroporto non sono più tali e tutte le forniture devono essere sottoposte alle previste procedure di controlli di sicurezza (screening).

Al fine di essere designato come "fornitore conosciuto di forniture per aeroporto", il fornitore deve presentare al Gestore:

a) Una "Dichiarazione di impegni" conforme all'Appendice 9-A del Regolamento UE 185/2010 sottoscritta dal Legale rappresentante;
b) Il programma di Sicurezza concernente i controlli di sicurezza;
c) la nomina del Responsabile della Sicurezza.

Per quanto alla formazione del personale, il Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve:

•    assicurare che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano un formazione generale di sensibilzzazione alla sicurezza che permetta loro di comprendere le proprie responsabilità in tale campo,
in conformità al punto 11.2.7 del Regolamento (UE) 185/2010, Cat. A14 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;

•    assicurare  che  il personale  adibito  ai controlli di  sicurezza  diversi  dallo  screening, secondo il punto 9.1.5 del Regolamento (UE) 185/2010, sia selezionato in conformità al punto 11.1
ed addestrato conformemente  al punto 11.2.3.10, Cat. A10 del Manuale ENAC della Formazione  per la Security;

•    assicurare che il personale adibito al controllo (screening) delle forniture per l'aeroporto riceva una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 del Regolamento (UE) 185/2010,
Cat. A3 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;

•    assicurare che tale formazione sia stata erogata prima che il personale possa avere accesso senza scorta alle forniture.

Ci proponiamo per eventuali vostre necessità per il rinnovo del programma di sicurezza, adeguandolo alle variazioni intervenute e provvedendo alla rinnovata documentazione da fornire,

così come per corsi di formazione in aula ed in modalità e-learning a distanza, quando previsto dalla normativa! 


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