In
data 20 luglio 2015, il governo italiano ha firmato due nuovi accordi
multilaterali ai sensi del capitolo 1.5.1 ADR
M273: By derogation from the provisions of subsection 5.2.1.1 ADR gas
cylinders marked with a UN number in accordance with the provisions of
ADR applicable up to 31 December 2012 and which do not confirm to the
requirements of 5.2.1.1 regarding the size of the UN number and of the
letters "UN" applicable as from 1 January 2013 may continue to be used
until the next periodic inspection.
This agreement shall be valid until 30 June 2019 for carriage on the
territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement.
L'accordo è relativo a una semplificazione/esenzione per le marcatura di
bombole gas ed è valido esclusivamente per i paesi che lo hanno firmato
e quindi: Germania, Spagna, Irlanda, Finlandia, Francia, Regno Unito,
Svizzera, Portogallo, Austria e Italia.
L'accordo scade il 1 luglio 2019.
M284: This multilateral agreement is seeking an exemption of ADR except
for viscous liquids which are also environmentally hazardous, but meet
all other criteria in 2.2.3.1.5, are not subject to any other provisions
of ADR when they are carried in single or combination packagings
containing a net quantity per single or inner packaging of 5 litres or
less, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1,
4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.
This derogation is needed to introduce earlier the effect of the agreed
adoption at the 46th session of the UN Sub-Committee of Experts for
introduction in the 19th edition of the UN Model Regulations and the
2017 edition of ADR/IMDG.
L'accordo M284 è relativo ad una nuova esenzione totale dall'ADR
prevista per i liquidi viscosi pericolosi per l'ambiente quando
trasportati in recipienti non superiore a 5 litri e anticipa di fatto
l'entrata in vigore di una nuova norma, già approvata dall'ONU, facente
parte del testo dell'ADR 2017 in vigore dal 1 luglio 2017.
L'accordo scade il 1 gennaio 2017 ed è valido esclusivamente per i paesi
che lo hanno firmato e quindi: Germania, Svezia, Regno Unito e Italia.
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venerdì 4 settembre 2015
Accordi multilaterali - Italia
mercoledì 2 settembre 2015
Convalida del programma di Sicurezza di FORNITORI di Forniture per AEROPORTO
Con
l'edizione 2 del Programma Nazionale di Sicurezza del 09 giugno 2015, le designazioni
di fornitori conosciuti effettuate precedentemente al 01
marzo 2015 devono essere sottoposte a nuovo iter di
convalida a cura del singolo Gestore Aeroportuale.
Ne deriva che allo stato attuale, se non ancora implementata la procedura di designazione, i fornitori di aeroporto non sono più tali e tutte le forniture devono essere sottoposte alle previste procedure di controlli di sicurezza (screening).
Al fine di essere designato come "fornitore conosciuto di forniture per aeroporto", il fornitore deve presentare al Gestore:
a) Una "Dichiarazione di impegni" conforme all'Appendice 9-A del Regolamento UE 185/2010 sottoscritta dal Legale rappresentante;
b) Il programma di Sicurezza concernente i controlli di sicurezza;
c) la nomina del Responsabile della Sicurezza.
Per quanto alla formazione del personale, il Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve:
• assicurare che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano un formazione generale di sensibilzzazione alla sicurezza che permetta loro di comprendere le proprie responsabilità in tale campo,
in conformità al punto 11.2.7 del Regolamento (UE) 185/2010, Cat. A14 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;
• assicurare che il personale adibito ai controlli di sicurezza diversi dallo screening, secondo il punto 9.1.5 del Regolamento (UE) 185/2010, sia selezionato in conformità al punto 11.1
ed addestrato conformemente al punto 11.2.3.10, Cat. A10 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;
• assicurare che il personale adibito al controllo (screening) delle forniture per l'aeroporto riceva una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 del Regolamento (UE) 185/2010,
Cat. A3 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;
• assicurare che tale formazione sia stata erogata prima che il personale possa avere accesso senza scorta alle forniture.
Ci proponiamo per eventuali vostre necessità per il rinnovo del programma di sicurezza, adeguandolo alle variazioni intervenute e provvedendo alla rinnovata documentazione da fornire,
così come per corsi di formazione in aula ed in modalità e-learning a distanza, quando previsto dalla normativa!
Contattateci allo 02/87366218 - info@professionals-solutions.it
Ne deriva che allo stato attuale, se non ancora implementata la procedura di designazione, i fornitori di aeroporto non sono più tali e tutte le forniture devono essere sottoposte alle previste procedure di controlli di sicurezza (screening).
Al fine di essere designato come "fornitore conosciuto di forniture per aeroporto", il fornitore deve presentare al Gestore:
a) Una "Dichiarazione di impegni" conforme all'Appendice 9-A del Regolamento UE 185/2010 sottoscritta dal Legale rappresentante;
b) Il programma di Sicurezza concernente i controlli di sicurezza;
c) la nomina del Responsabile della Sicurezza.
Per quanto alla formazione del personale, il Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve:
• assicurare che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano un formazione generale di sensibilzzazione alla sicurezza che permetta loro di comprendere le proprie responsabilità in tale campo,
in conformità al punto 11.2.7 del Regolamento (UE) 185/2010, Cat. A14 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;
• assicurare che il personale adibito ai controlli di sicurezza diversi dallo screening, secondo il punto 9.1.5 del Regolamento (UE) 185/2010, sia selezionato in conformità al punto 11.1
ed addestrato conformemente al punto 11.2.3.10, Cat. A10 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;
• assicurare che il personale adibito al controllo (screening) delle forniture per l'aeroporto riceva una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 del Regolamento (UE) 185/2010,
Cat. A3 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;
• assicurare che tale formazione sia stata erogata prima che il personale possa avere accesso senza scorta alle forniture.
Ci proponiamo per eventuali vostre necessità per il rinnovo del programma di sicurezza, adeguandolo alle variazioni intervenute e provvedendo alla rinnovata documentazione da fornire,
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