martedì 8 dicembre 2020

Accordo Multilaterale ADR - M330 - estensione Accordo M324 validità certificati di formazione ADR

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/merci-pericolose-accordi-multilaterali/trasporto-merci-pericolose-su-strada

Quale estensione dell’Accordo M324 già sottoscritto nel mese di Aprile scorso, il nuovo Accordo M330 riguarda i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR.

Con l’Accordo M330 è stata prolungata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo 2020 e l’1 febbraio 2021. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.

Con l’Accordo M330 è stata prolungata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l’1 marzo 2020 e l’1 febbraio 2021.

 Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.

 

Per altre informazioni e testi degli Accordi si vedano il sito web dell’ONU: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html 


giovedì 26 novembre 2020

IMO slittamento entrata in vigore nuovo codice IMDG 40-2020 per il trasporto di merci pericolose via mare

L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha fornito un aggiornamento sullo stato dell'imminente emendamento al codice IMDG 40-20 (ovvero l'edizione 2020).

IMO ha annunciato che la conformità obbligatoria con l'emendamento al codice IMDG 40-20 inizierà il 1° giugno 2022.

L'IMO prevede di pubblicare l'emendamento 40-20 all'inizio del 2021. Il nuovo codice potrà essere applicato volontariamente dopo il 1° gennaio 2021.

Quest'anno, il programma delle riunioni regolari dell'IMO è stato interrotto e ritardato a causa della crisi della salute pubblica del COVID-19. 
In condizioni normali, l'emendamento 40-20 sarebbe stato pubblicato nell'autunno del 2020. 
La conformità con un nuovo emendamento del codice IMDG è volontaria nel primo anno successivo alla pubblicazione (ovvero, 2021) e obbligatoria nel secondo anno successivo alla pubblicazione (ovvero, dopo il 1° gennaio, 2022).




lunedì 31 agosto 2020

ENAC ed EASA Safety Promotion Leaflet SPL 2: Il trasporto di merci pericolose in aviazione generale


 

Trasporto aereo: IATA - I viaggiatori corrono il rischio di sanzioni per il rifiuto di indossare la mascherina

 https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-08-24-01/

Travelers Face Risk of Penalties for Refusing to Wear Face Coverings

Translations: 
Sanciones para los viajeros que rehusen llevar mascarilla (pdf)
Les voyageurs qui refusent de porter un couvre-visage sont passibles de sanctions (pdf)
国际航协:旅客在航空旅行中拒戴口罩将面临处罚风险 (pdf)

Geneva - The International Air Transport Association (IATA) is appealing to all travelers to wear face covering during the travel journey for the safety of all passengers and crew during COVID-19.

Wearing face coverings is a key recommendation of the International Civil Aviation Organization’s (ICAO) guidance for safe operations during the pandemic, as developed jointly with the World Health Organization and governments.

IATA is emphasizing the need for passengers to comply with the recommendation following recent reports of travelers refusing to wear a face covering during a flight. While this is confined to a very small number of individuals, some on-board incidents have become violent, resulting in costly and extremely inconvenient diversions to offload these passengers.

“This is a call for common sense and taking responsibility. The vast majority of travelers understand the importance of face covering both for themselves as well as for their fellow passengers, and airlines appreciate this collective effort. But a small minority create problems. Safety is at the core of aviation, and compliance with crew safety instructions is the law. Failure to comply can jeopardize a flight’s safety, disrupt the travel experience of other passengers and impact the work environment for crew,” said Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Obligations under Conditions of Carriage

A plane ticket is a contract under which the passenger agrees to the airline’s terms and Conditions of Carriage. Those conditions can include the airline’s right to refuse carriage to a person whose behavior interferes with a flight, violates government regulations or causes other passengers to feel unsafe.  Airlines also highlight the need to wear a face covering during the booking process, at check-in, at the gate and in onboard announcements.

Failure to comply means that a passenger faces the risk of being offloaded from their flight, restrictions on future carriage or penalties under national laws.

Face Covering is part of a layering of measures

According to tests at the University of Edinburgh, face covering, when properly worn, can cut the forward spread of potential COVID-19 droplets from the mouth by 90%.

“The research we have seen to date, and our own investigations with the world’s airlines, tell us that the risk of catching COVID-19 on a flight remains very low. There appears to be a number of factors supporting that. The high flow rate of cabin air from top to bottom, constant filtering of air through state-of-the-art HEPA filters, the fact that all seats face the same direction and of course wearing a face covering and sanitization of the aircraft all play a part,” said IATA’s Medical Advisor, Dr David Powell.

“This is not just about protecting yourself.  It’s about protecting everyone else on the flight,” he said.

mercoledì 22 aprile 2020

Accordo Multilaterale M324 - ADR - rinnovo certificati CFP conducente e Consulente ADR (proroga stato emergenza fino al 15 ottobre 2020)

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-08/Circolare_protocollo_22208_%20del_13-08-2020.pdf

AGGIORNAMENTO Ministero dei Trasporti Circolare Protocollo 22208 del 13-08-2020

A seguito dell’emanazione della  delibera del Consiglio  dei  Ministri del    29  luglio    2020  con  la  quale  è  stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020,

gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di  merci  pericolose,  in  scadenza tra  il  31  gennaio  2020  e  il  31  luglio  2020,  conservano  la loro  validità  per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)

 Quindi:
CFP Certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR)

- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020: conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. 
I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR)
 
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di
applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
 
 
Accordo Multilaterale M324 valido fino al 1° dicembre 2020

In deroga alle disposizioni del primo paragrafo dell'8.2.2.8.2 dell'ADR tutti i certificati di formazione del conducente (CFP - Certificati di Formazione Professionale) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020 rimane valida fino al 30 novembre 2020.
Tali certificati devono essere rinnovati per cinque anni se il conducente fornisce la prova della partecipazione alla formazione di aggiornamento conformemente all'8.2.2.5 dell'ADR e ha superato un esame in conformità dell'8.2.2.7 dell'ADR prima del 1° dicembre 2020. 
Il nuovo periodo di validità inizia con la data originale di scadenza del documento da rinnovare. 

In deroga alle disposizioni del 1.8.3.16.1 dell'ADR, tutti i certificati di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (Consulente ADR - DGSA Dangerous Goods Safety Advisor) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020 rimane valida fino al 30 novembre 2020. 
La validità di questi certificati è prorogata dalla data della loro scadenza originale per cinque anni se i i titolari di hanno superato un esame conformemente al 1.8.3.16.2 dell'ADR prima del 1° dicembre 2020. 

L'accordo Multilaterale M324  è valido fino al 1 ° dicembre 2020 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatari. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, esso resta valido fino alla suddetta data solo per il trasporto nel territori dei Paesi non lo hanno revocato.