martedì 8 novembre 2011

ICAO considera maggiori restrizioni per le Batterie al Litio


Mentre il Dangerous Goods Panel ICAO - Organizzazione Aviazione Civile Internazionale – ha recentemente rifiutato di applicare norme più rigorose per la spedizione delle batterie al litio, ha comunque deciso di convocare una sessione speciale di un gruppo di lavoro all'inizio del prossimo anno, momento in cui la questione verrà riesaminata.

Il mese scorso, il Dangerous Goods Panel dell'ICAO (DGP), considerò un documento di lavoro – white paper - WP/72 - presentato da Janet McLaughlin della US Federal Aviation Administration (FAA). La Sig.ra McLaughlin è il membro del DGP nominato dagli Stati Uniti. Nel corso di un incontro pubblico tenuto prima del DGP, è stato spiegato che il WP/72 non rifletteva necessariamente le opinioni del DOT, ma dal momento che la Signora McLaughlin è un membro DGP, è in grado di presentare proposte sulla base di sue opinioni indipendenti. Come base per le proposte nel WP/72, la Sig.ra McLaughlin ha dichiarato che:

    "Attualmente, le Packing Instructions 965 e 968 [delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO Technical Instructions)] vengono applicate rispettivamente agli ioni di litio e le batterie al litio-metallo. La Sezione II di quelle istruzioni per l'imballaggio prevede completo annullamento di tutte le altre disposizioni delle Istruzioni Tecniche ICAO quando determinate condizioni, definite in queste stesse sezioni, sono soddisfatte. Mentre queste condizioni limitano la quantità di batterie per confezione, nessun limite è posto sul numero di pacchetti che possono essere consolidati in un sovra-imballaggio (overpack), pallettizzati, trasportati in un una singola unità di carico, o collocati in un unico vano cargo dell'aereo. Inoltre, dato che tali batterie non sono dichiarate come merci pericolose, gli operatori trovano dei limiti nelle informazioni ricevute - per esempio, nessuna DGD Dangerous Goods Declaration – dichiarazione di  merce pericolosa - è richiesta, né alcuna NOTOC - notifica per il comandante è necessaria. Mentre l’annullamento attualmente previsto può avere senso per una batteria singola o piccoli gruppi di tali batterie, la mancanza di qualsiasi limite oltre la quantità dei singoli colli consente che siano consolidate grandi quantità di batterie e quindi aumenta il rischio in caso di incendio – sia che il fuoco è iniziato dalle stesse batterie o da una fonte esterna."

Il WP/72 ha proposto di eliminare la sezione II delle Packing Instructions 965 e 968. Questo emendamento avrebbe eliminato l'eccezione per gli ioni di litio di piccole e batterie al litio (come ad esempio le batterie non trasportate dentro o con attrezzature) e richiede che: (1) agli spedizionieri verrebbe richiesto di ricevere della formazione formale per i requisiti per spedire delle batterie al litio; (2) che siano richiesti i controlli all’operatore addetto all’accettazione affinché verifichi la conformità prima del carico e dello stivaggio a bordo di un aereo, e (3) ai piloti sarebbero notificate la presenza, la posizione e la quantità di batterie al litio a bordo dell'aereo.

Come risultato di un voto 10-6 (i sostenitori includono i membri nominati dagli Stati Uniti, IFALPA, Russia, Francia, Italia e Brasile), il DGP ha rifiutato di accettare la proposta del WP/72. Tuttavia, il DGP ha accettato di convocare una sessione speciale di gruppo di lavoro per provare a inserire più severe restrizioni sul trasporto di celle e batterie di litio-metallo e agli ioni di litio, a Montreal nel gennaio 2012. E ' probabile che la questione verrà riconsiderata lì.

In una nota positiva, molti dei membri del DGP hanno riconosciuto il fatto che il rafforzamento d’azione è la chiave per prevenire futuri incidenti che coinvolgano le batterie al litio nei trasporti e hanno riconosciuto che molti dei recenti incidenti sono il risultato di una mancanza di conoscenza e aderenza alle normative esistenti. La “Rechargeable Battery Association” (PRBA) e altri hanno ripetutamente sottolineato che "non sia mai stato segnalato un incidente che coinvolga una batteria agli ioni di litio nel settore dei trasporti che fosse stata confezionata in conformità alle norme dei  materiali pericolosi." Diverse organizzazioni, tra cui la Civil Aviation Authority del Regno Unito (UK CAA) e la PRBA, stanno sviluppando dei video informativi e delle iniziative di sensibilizzazione per affrontare il trasporto sicuro di batterie al litio. Questi dovrebbero condurre ad educare coloro che continuano a preparare spedizioni non conformi. Inoltre, un approccio più aggressivo verso i trasgressori abituali potrebbe fare una grande differenza nel cambiare i comportamenti di coloro che intenzionalmente violano o ignorano i requisiti di legge, compresi quelli che offrono le spedizioni non dichiarate di batterie a bordo di aerei.

Purtroppo, a più di cinque anni dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite Comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose e da che il DGP ha adottato requisiti più completi per il trasporto di batterie al litio, i requisiti di regolamentazione degli Stati Uniti continuano ad essere incompatibili con la normativa internazionale, con conseguente confusione e ostacolo dell’educazione e del rispetto. Se i risultati dello speciale gruppo di lavoro del DGP saranno d’accordo sul fatto che gli attuali requisiti nelle Istruzioni Tecniche dell’ICAO siano da modificare e quali dovrebbero essere le modifiche, allora forse il Dipartimento dei Trasporti statunitense (DOT) sarà in una posizione migliore per adottare i requisiti internazionali per il trasporto di batterie al litio, e l'attenzione che è necessaria per l’azione ed il rafforzamento sarà raggiunta.

giovedì 8 settembre 2011

IATA DGR 53 ed. Principali Modifiche dal 1° gennaio 2012


Pubblichiamo in anteprima il testo ufficiale delle modifiche al DGR IATA della 53a edizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.



Link alla versione originale

e, soprattutto!, 

al documento di traduzione ed elaborazione redatto dai nostri istruttori DGR IATA

http://www.professionals-solutions.it/pages/normativa_iata_dgr_2012

mercoledì 22 giugno 2011

Paris Le Bourget - Air Show 2011

Paris Le Bourget - Air Show 2011



 vs



What-a-challenge!!!

giovedì 16 giugno 2011

Accordo multilaterale RID 1/2011


Nuovo accordo multilaterale per il trasporto ferroviario di merci pericolose
L’Italia ha comunicato la propria adesione all’Accordo Multilaterale 01/2011, in conformità a quanto disposto dalla sezione 1.5.1 del RID.
Secondo questo accordo non sono soggetti al RID gli articoli classificati con UN 2990 - Mezzi di salvataggio autogonfiabili  e UN 3072 – Mezzi di salvataggio non autogonfiabili se:
vengono spediti in imballaggi esterni resistenti e di tipo rigido con massa lorda del collo di peso non superiore a 40 kg, che non contengano merci  pericolose diverse da gas di classe 2 con codici di classificazione “1A” (gas compressi asfissianti) o “2A” (gas liquefatti asfissianti) in recipienti aventi capacità non superiore a 120 ml e laddove i gas siano presenti con la sola funzione di attivazione degli apparecchi stessi.
Salvo annullamenti di adesioni, l'accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2012 per il trasporto ferroviario negli Stati che lo hanno sottoscritto.

       --- > Testo dell'Accordo Multilaterale RID 1/2011

Decreto per la circolazione nazionale di vagoni cisterna per la classe 2 del RID


Il Decreto del 3 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo al trasporto ferroviario nazionale di materie pericolose della classe 2 (gas) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile 2011.
Questo Decreto definisce in particolar modo:

con l’art.3 L’autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997;  

con l’art. 4 L’autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

con l’art 7: I gas autorizzati al trasporto

                      -> Link alla pubblicazione del DECRETO < -

DGR IATA 2011 - Ed. 52 ADDENDUM II

Diffondiamo il secondo addendum all'ed. 52 del DGR IATA pubblicato lo scorso 05 maggio con la nostra breve sintesi degli aggiornamenti che tutti gli operatori devono conoscere ed applicare nel pieno rispetto della normativa.
Fonte IATA:
"
Il presente addendum riflette i cambiamenti consigliati in un addendum all'edizione 2011-2012 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, nonché alcune correzioni al DGR IATA ed alcune "state and operator variations" modificate o aggiunte"

lunedì 21 marzo 2011

Patentino CFP "limitato" a gruppi di sostanze o a classi di pericolo


E' possibile ottenere un CFP (patente ADR) limitato ed idoneo per il trasporto esclusivo dei prodotti petroliferi? 

La risposta è sicuramente Sì! 

Il nostro Ministero dei Trasporti ha infatti di recente siglato (29/10/2010) l' Accordo multilaterale M202 con il quale, insieme a Francia, Belgio e Germania, si rende possibile limitare gli argomenti dei corsi di formazione e di aggiornamento e degli esami, ai fini dell’ottenimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP), al trasporto in colli e in cisterna dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 o 3475.
La firma di questo Accordo aveva anticipato di poco quanto già stabilito nel nuovo ADR 2011 che al capitolo 8.2 prevede per l'appunto la possibilità di ottenere CFP limitati per il trasporto di singoli gruppi di sostanze (es. prodotti petroliferi) o di  una o piu' classi di pericolo determinate.

Decreto Esame Consulenti Trasporto Merci Pericolose

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001 il Decreto 29 Dicembre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto delle merci pericolose secondo i regolamenti ADR, RID e ADN.

Link alla novità! con il testo del decreto!

Traduzione Accordo Multilaterale M222



Ai sensi del cap. 1.5 dell'ADR, come segnalato a gennaio, l’Italia ha aderito all’Accordo Multilaterale M222 per il trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose.

Al link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  sono disponibili il testo della circolare Prot.4617 del 09/02/2011 ed i testi originali degli Accordi Multilaterali M220 e M222.

Quest'ultimo accordo prevede alcune importanti deroghe alle disposizioni ADR, per questo abbiamo tradotto il testo originale per Voi: la nostra traduzione dell'Accordo Multilaterale M222 in formato .pdf scaricabile è disponibile al link: