mercoledì 26 agosto 2015

Ulteriore restrizione per le batterie al litio su voli LUFTHANSA CARGO - 31 agosto 2015

Viene introdotto divieto di spedizione di batterie al litio IONICO quando spedite da sole in un aeromobile passeggeri, oltre all'esistente divieto per quelle al litio metallico.

Segnaliamo la restrizione imposta sulle spedizioni di batterie al litio, da parte di Lufthansa Cargo, così come comunicata ai clienti:


The Lufthansa Group places the highest priority on the safe and careful transport of dangerous goods as cargo. We would therefore like to inform you that Lufthansa Cargo will be changing its policy with regard to the transport of shipments containing lithium ion and lithium metal batteries effective August 31, 2015.

Following the recommendation issued by IATA to all operators, Lufthansa Cargo, in cooperation with Lufthansa Group’s Flight Safety Board, conducted an assessment of the risk associated with the air transport of lithium batteries.

Based on the risk assessment, Lufthansa Cargo is imposing restrictions that go beyond international regulations regarding the acceptance and transport of lithium batteries.

These restrictions will apply to all bookings effective August 31, 2015. Shipments that you booked prior to this date may still be delivered to Lufthansa Cargo until September 30, 2015. Starting October 1, 2015, Lufthansa Cargo will only accept shipments that have been booked and delivered according to the new regulations.

Overview of restrictions for lithium batteries:

1) Acceptance and transport ban on excepted lithium batteries packed loose (Section II of PI 965 and PI 968)
The lithium batteries listed below will no longer be accepted for transport on any Lufthansa Group passenger and freighter aircraft.

• UN 3480 Lithium ion batteries
in accordance with Section II of PI 965 Section II (ELI)
• UN 3090 Lithium metal batteries
in accordance with Section II of PI 968 Section II (ELM)
Lufthansa Cargo will continue to carry the following batteries on passenger and freighter aircraft:
• UN 3481 Lithium ion batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section II of PI 966 and PI 967 (ELI)
• UN 3091 Lithium metal batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section II of PI 969 and PI 970 (ELM)

2) Prohibition of fully regulated lithium batteries (Section I/IA/IB of PI 965 – PI 970) on passenger aircraft

Lufthansa Cargo will no longer accept fully regulated lithium ion and lithium metal batteries for carriage on Lufthansa Group’s passenger aircraft. The prohibition applies to lithium batteries packed loose as well as lithium batteries packed with or contained in equipment.

Lufthansa Cargo will of course continue to accept fully regulated lithium batteries for transport on freighter flights and road feeder services.


Any shipment containing the following lithium batteries must always be booked, delivered and declared as “Cargo Aircraft Only” with packages bearing the CAO label. This restriction also applies to packages having a net quantity permitted for transport on passenger aircraft as per IATA Dangerous Goods Regulations.

• UN 3480 Lithium ion batteries
in accordance with Sections IA and IB of PI 965 (RLI)
• UN 3090 Lithium metal batteries
in accordance with Sections IA and IB of PI 968 (RLM)
already restricted to “Cargo Aircraft Only” as per IATA DGR
• UN 3481 Lithium ion batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section I of PI 966 and PI 967 (RLI)
• UN 3091 Lithium metal batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section I of PI 969 and PI 970 (RLM)
 
Do you have any further questions? Your local Lufthansa Cargo office will be happy to provide you with additional information. You can either just click here to get an overview about the changes.
Best regards,
 Lufthansa Cargo AG
Italy & Malta   

martedì 21 luglio 2015

Motorizzazione Civile di Napoli - Commissione della Campania



CONSULENTE AL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE - COMMISSIONE DELLA CAMPANIA

Motorizzazione Civile di Napoli - Commissione della Campania
per la qualificazione dei consulenti per la sicurezza del trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose

Sessioni di esami programmate per l'anno 2015

Sessione del: 29. 09. 2015
La domanda deve pervenire entro il: 28. 08. 2015



Sessione del: 24. 11. 2015

La domanda deve pervenire entro il: 26. 10. 2015


Esame consulenti per la sicurezza dei trasporti con modalità vie navigabili interne - ADN

Esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti
comprendente anche la modalità del trasporto per le vie navigabili interne.

Con circolare del 14.07.2015, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che l'esame per il conseguimento o rinnovo del certificato professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, per le modalità ADN-ADR-RID, è fissato per il giorno 22 settembre 2015, presso il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione - Via G. Caraci 36 Roma. 


mercoledì 15 luglio 2015

Per il personale aeronautico, linee guida IATA disponibili per il download

Pubblicato da IATA:


Guidance Material and Best Practices for  the Implementation of Upset Prevention and Recovery Training

LINK per il download

martedì 14 luglio 2015

Reg.(UE) 2015/830 - SCHEDE DATI SICUREZZA - SDS


E' stato pubblicato il Reg.(UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica al Reg. REACH per quanto riguarda le Schede dati di sicurezza (Allegato II).

La necessità di questo nuovo aggiornamento dell’All. II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall’art. 59.5 del CLP e l’altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.

Al fine di evitare confusione su quale Allegato II applicare si è stato predisposto un nuovo allegato II.

Pertanto, in conformità all’art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, a partire dal 1° giugno 2015 si dovrà applicare l’allegato II a tale regolamento.

giovedì 2 luglio 2015

ADR 2015 applicabile in Italia dal 01.07.2015

Entrano in vigore da oggi, definitivamente, i nuovi Regolamenti ADR/RID/ADN 2015: Le nuove norme sono applicabili anche al trasporto nazionale. 

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata inoltre la Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Di conseguenza l’allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati con l’inserimento delle più recenti deroghe nazionali.

lunedì 29 giugno 2015

Consulente ADR - Sanzioni

Ricordiamo le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 35/2010 per


LA NOMINA E GLI OBBLIGHI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELLE MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR


mercoledì 10 giugno 2015

ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016 Liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi

La prossima edizione delle  
Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose (19° edizione), 
non ancora pubblicata, conterrà una nuova norma a favore 

dei liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi che hanno però una pericolosità per l'ambiente, sulla falsa riga di quanto già previsto e in vigore per UN 3082 e UN 3077.

Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l'ambiente, 


confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt., 

saranno esenti dalla normativa 

se saranno in grado di rispettare le disposizioni d'imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).

La norma in questione 


entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016

A questo proposito Regno Unito, Germania e Svezia, hanno già firmato un Accordo multilaterale (M284), ai sensi del capitolo 1.5. ADR, per anticipare questa disposizione.

venerdì 5 giugno 2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015

Proroga regolamento UE 605/2014 – disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di sostanze

Il REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (2), adottato il 5 giugno 2014, prevede l’applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 01 aprile 2015. 

A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all’applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. 

Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate. È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008.

All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 605/2014, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 01 gennaio 2016.»

Schede di Sicurezza - SDS nuovo regolamento 01-06-2015

SDS: il nuovo Regolamento UE 830/2015

Pubblicato in GUUE il Regolamento UE 830/2015 che aggiorna l'allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) contenente le prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS).

Il nuovo Regolamento entra in vigore lunedi 1 giugno 2015, tuttavia le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono essere utilizzate, anche se non conformi al nuovo allegato, fino al 31 maggio 2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.ITA