sabato 3 ottobre 2015

Errore ADR 2015


Con una nota del 5 agosto 2015 il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha ufficializzato la correzione dell’errore contenuto nell’ADR 2015:
Capitolo 9.1
9.1.1.1 Nella prima frase, cancellare “Allegato 7 di”
9.1.1.2 e 9.1.2.2 Non applicabile al testo inglese

venerdì 4 settembre 2015

Accordi multilaterali - Italia

In data 20 luglio 2015, il governo italiano ha firmato due nuovi accordi multilaterali ai sensi del capitolo 1.5.1 ADR

M273: By derogation from the provisions of subsection 5.2.1.1 ADR gas cylinders marked with a UN number in accordance with the provisions of ADR applicable up to 31 December 2012 and which do not confirm to the requirements of 5.2.1.1 regarding the size of the UN number and of the letters "UN" applicable as from 1 January 2013 may continue to be used until the next periodic inspection.
This agreement shall be valid until 30 June 2019 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement.

L'accordo è relativo a una semplificazione/esenzione per le marcatura di bombole gas ed è valido esclusivamente per i paesi che lo hanno firmato e quindi: Germania, Spagna, Irlanda, Finlandia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Portogallo, Austria e Italia.

L'accordo scade il 1 luglio 2019.

M284: This multilateral agreement is seeking an exemption of ADR except for viscous liquids which are also environmentally hazardous, but meet all other criteria in 2.2.3.1.5, are not subject to any other provisions of ADR when they are carried in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 litres or less, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.
This derogation is needed to introduce earlier the effect of the agreed adoption at the 46th session of the UN Sub-Committee of Experts for introduction in the 19th edition of the UN Model Regulations and the 2017 edition of ADR/IMDG.

L'accordo M284 è relativo ad una nuova esenzione totale dall'ADR prevista per i liquidi viscosi pericolosi per l'ambiente quando trasportati in recipienti non superiore a 5 litri e anticipa di fatto l'entrata in vigore di una nuova norma, già approvata dall'ONU, facente parte del testo dell'ADR 2017 in vigore dal 1 luglio 2017.

L'accordo scade il 1 gennaio 2017 ed è valido esclusivamente per i paesi che lo hanno firmato e quindi: Germania, Svezia, Regno Unito e Italia.

mercoledì 2 settembre 2015

Convalida del programma di Sicurezza di FORNITORI di Forniture per AEROPORTO

Con l'edizione 2 del Programma Nazionale di Sicurezza del 09 giugno 2015, le designazioni di fornitori conosciuti effettuate precedentemente al 01 marzo 2015 devono essere sottoposte a nuovo iter di convalida a cura del singolo Gestore Aeroportuale.

Ne deriva che allo stato attuale, se non ancora implementata la procedura di designazione, i fornitori di aeroporto non sono più tali e tutte le forniture devono essere sottoposte alle previste procedure di controlli di sicurezza (screening).

Al fine di essere designato come "fornitore conosciuto di forniture per aeroporto", il fornitore deve presentare al Gestore:

a) Una "Dichiarazione di impegni" conforme all'Appendice 9-A del Regolamento UE 185/2010 sottoscritta dal Legale rappresentante;
b) Il programma di Sicurezza concernente i controlli di sicurezza;
c) la nomina del Responsabile della Sicurezza.

Per quanto alla formazione del personale, il Fornitore conosciuto di forniture di aeroporto deve:

•    assicurare che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano un formazione generale di sensibilzzazione alla sicurezza che permetta loro di comprendere le proprie responsabilità in tale campo,
in conformità al punto 11.2.7 del Regolamento (UE) 185/2010, Cat. A14 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;

•    assicurare  che  il personale  adibito  ai controlli di  sicurezza  diversi  dallo  screening, secondo il punto 9.1.5 del Regolamento (UE) 185/2010, sia selezionato in conformità al punto 11.1
ed addestrato conformemente  al punto 11.2.3.10, Cat. A10 del Manuale ENAC della Formazione  per la Security;

•    assicurare che il personale adibito al controllo (screening) delle forniture per l'aeroporto riceva una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 del Regolamento (UE) 185/2010,
Cat. A3 del Manuale ENAC della Formazione per la Security;

•    assicurare che tale formazione sia stata erogata prima che il personale possa avere accesso senza scorta alle forniture.

Ci proponiamo per eventuali vostre necessità per il rinnovo del programma di sicurezza, adeguandolo alle variazioni intervenute e provvedendo alla rinnovata documentazione da fornire,

così come per corsi di formazione in aula ed in modalità e-learning a distanza, quando previsto dalla normativa! 


Contattateci allo 02/87366218 - info@professionals-solutions.it

mercoledì 26 agosto 2015

Ulteriore restrizione per le batterie al litio su voli LUFTHANSA CARGO - 31 agosto 2015

Viene introdotto divieto di spedizione di batterie al litio IONICO quando spedite da sole in un aeromobile passeggeri, oltre all'esistente divieto per quelle al litio metallico.

Segnaliamo la restrizione imposta sulle spedizioni di batterie al litio, da parte di Lufthansa Cargo, così come comunicata ai clienti:


The Lufthansa Group places the highest priority on the safe and careful transport of dangerous goods as cargo. We would therefore like to inform you that Lufthansa Cargo will be changing its policy with regard to the transport of shipments containing lithium ion and lithium metal batteries effective August 31, 2015.

Following the recommendation issued by IATA to all operators, Lufthansa Cargo, in cooperation with Lufthansa Group’s Flight Safety Board, conducted an assessment of the risk associated with the air transport of lithium batteries.

Based on the risk assessment, Lufthansa Cargo is imposing restrictions that go beyond international regulations regarding the acceptance and transport of lithium batteries.

These restrictions will apply to all bookings effective August 31, 2015. Shipments that you booked prior to this date may still be delivered to Lufthansa Cargo until September 30, 2015. Starting October 1, 2015, Lufthansa Cargo will only accept shipments that have been booked and delivered according to the new regulations.

Overview of restrictions for lithium batteries:

1) Acceptance and transport ban on excepted lithium batteries packed loose (Section II of PI 965 and PI 968)
The lithium batteries listed below will no longer be accepted for transport on any Lufthansa Group passenger and freighter aircraft.

• UN 3480 Lithium ion batteries
in accordance with Section II of PI 965 Section II (ELI)
• UN 3090 Lithium metal batteries
in accordance with Section II of PI 968 Section II (ELM)
Lufthansa Cargo will continue to carry the following batteries on passenger and freighter aircraft:
• UN 3481 Lithium ion batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section II of PI 966 and PI 967 (ELI)
• UN 3091 Lithium metal batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section II of PI 969 and PI 970 (ELM)

2) Prohibition of fully regulated lithium batteries (Section I/IA/IB of PI 965 – PI 970) on passenger aircraft

Lufthansa Cargo will no longer accept fully regulated lithium ion and lithium metal batteries for carriage on Lufthansa Group’s passenger aircraft. The prohibition applies to lithium batteries packed loose as well as lithium batteries packed with or contained in equipment.

Lufthansa Cargo will of course continue to accept fully regulated lithium batteries for transport on freighter flights and road feeder services.


Any shipment containing the following lithium batteries must always be booked, delivered and declared as “Cargo Aircraft Only” with packages bearing the CAO label. This restriction also applies to packages having a net quantity permitted for transport on passenger aircraft as per IATA Dangerous Goods Regulations.

• UN 3480 Lithium ion batteries
in accordance with Sections IA and IB of PI 965 (RLI)
• UN 3090 Lithium metal batteries
in accordance with Sections IA and IB of PI 968 (RLM)
already restricted to “Cargo Aircraft Only” as per IATA DGR
• UN 3481 Lithium ion batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section I of PI 966 and PI 967 (RLI)
• UN 3091 Lithium metal batteries packed with or contained in equipment
in accordance with Section I of PI 969 and PI 970 (RLM)
 
Do you have any further questions? Your local Lufthansa Cargo office will be happy to provide you with additional information. You can either just click here to get an overview about the changes.
Best regards,
 Lufthansa Cargo AG
Italy & Malta   

martedì 21 luglio 2015

Motorizzazione Civile di Napoli - Commissione della Campania



CONSULENTE AL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE - COMMISSIONE DELLA CAMPANIA

Motorizzazione Civile di Napoli - Commissione della Campania
per la qualificazione dei consulenti per la sicurezza del trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose

Sessioni di esami programmate per l'anno 2015

Sessione del: 29. 09. 2015
La domanda deve pervenire entro il: 28. 08. 2015



Sessione del: 24. 11. 2015

La domanda deve pervenire entro il: 26. 10. 2015


Esame consulenti per la sicurezza dei trasporti con modalità vie navigabili interne - ADN

Esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti
comprendente anche la modalità del trasporto per le vie navigabili interne.

Con circolare del 14.07.2015, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che l'esame per il conseguimento o rinnovo del certificato professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, per le modalità ADN-ADR-RID, è fissato per il giorno 22 settembre 2015, presso il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione - Via G. Caraci 36 Roma. 


mercoledì 15 luglio 2015

Per il personale aeronautico, linee guida IATA disponibili per il download

Pubblicato da IATA:


Guidance Material and Best Practices for  the Implementation of Upset Prevention and Recovery Training

LINK per il download

martedì 14 luglio 2015

Reg.(UE) 2015/830 - SCHEDE DATI SICUREZZA - SDS


E' stato pubblicato il Reg.(UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica al Reg. REACH per quanto riguarda le Schede dati di sicurezza (Allegato II).

La necessità di questo nuovo aggiornamento dell’All. II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall’art. 59.5 del CLP e l’altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.

Al fine di evitare confusione su quale Allegato II applicare si è stato predisposto un nuovo allegato II.

Pertanto, in conformità all’art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, a partire dal 1° giugno 2015 si dovrà applicare l’allegato II a tale regolamento.

giovedì 2 luglio 2015

ADR 2015 applicabile in Italia dal 01.07.2015

Entrano in vigore da oggi, definitivamente, i nuovi Regolamenti ADR/RID/ADN 2015: Le nuove norme sono applicabili anche al trasporto nazionale. 

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata inoltre la Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Di conseguenza l’allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati con l’inserimento delle più recenti deroghe nazionali.

lunedì 29 giugno 2015

Consulente ADR - Sanzioni

Ricordiamo le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 35/2010 per


LA NOMINA E GLI OBBLIGHI DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELLE MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR